IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
che  ha  istituito  il  Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica (F.I.T.);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   16 gennaio   2001   per   la   concessione   delle
agevolazioni   del   Fondo   speciale   rotativo   per  l'innovazione
tecnologica  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
di seguito denominata direttiva;
  Visto  in  particolare  l'art.  11  della direttiva che destina una
quota   non   superiore  al  30  per  cento  delle  risorse  del  FIT
all'incentivazione   di  programmi  di  rilevante  interesse  per  lo
sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi
produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  dell'11  maggio  2001, n. 1034240 esplicativa delle
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.l.T.
  Vista  la  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive del
26 ottobre  2001,  n.  1035030  che  individua i soggetti gestori per
l'istruttoria  connessa  alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  17
febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla
legge  17 febbraio  1982, n. 46 nelle riunioni dell'8 e del 29 luglio
2003  in  merito  alla  emanazione  di  un bando tematico avente come
obiettivo   la   promozione   di   programmi   altamente  innovativi,
utilizzando  le  procedure  previste dall'art. 11 della direttiva del
16 gennaio 2001;
  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede
l'istituzione,  presso  la  gestione  separata della Cassa Depositi e
Prestiti  S.p.a.  di  un  apposito  fondo rotativo, denominato «Fondo
rotativo  per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
(di  seguito  «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000
milioni di euro;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   14 maggio   2005,  n.  80,  recante:
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure  concorsuali»,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 100
alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005
che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere
un'economia   basata  sulla  conoscenza  attraverso  il  sostegno  di
attivita',  programmi  e  progetti  strategici  di ricerca e sviluppo
delle imprese;
  Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005 con la quale e' stata
individuata  una  prima  ripartizione  delle risorse del fondo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto il decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che
all'art.  2  prevede lo stanziamento di risorse pari a 270 milioni di
euro  e  individua  le  procedure  per  l'attuazione  dell'intervento
attraverso la procedura a bando prevista dall'art. 11 del decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio
2001;
  Considerato  che, con apposito decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, verranno definite le specifiche modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Ambito operativo e risorse disponibili
  1.  Il  presente  bando  tematico,  di seguito denominato bando, e'
destinato   ad   agevolare   programmi  di  sviluppo  precompetitivo,
comprendenti eventualmente anche attivita' di ricerca industriale non
preponderante  e  le  attivita'  connesse ai centri di ricerca, cosi'
come  definite  dall'art. 2 della direttiva, finalizzati a promuovere
programmi   di   innovazione   di   processi   strategici  aziendali,
rafforzando l'aggregazione di distretti e filiere.
  2.  Le  risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro
240 milioni per la quota di finanziamento agevolato (Cassa Depositi e
Prestiti)  ed  euro 30 milioni per la quota di contributo a valere su
risorse nazionali.
  3.  Ai fini della concessione delle agevolazioni, nell'assegnazione
delle  risorse  finanziarie  di  cui al comma 2, si tiene conto delle
seguenti riserve:
    a) riserva  pari  a  191  milioni  di euro per programmi che sono
effettuati  in  una  delle  regioni  di cui all'art. 87, paragrafo 3,
lettera  a),  del  Trattato che istituisce la Comunita' europea, come
modificato  dal  Trattato  di  Amsterdam  di cui alla legge 16 giugno
1998, n. 209;
    b) riserva  pari  a 34 milioni di euro per programmi svolti nelle
aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.