IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti,  a  decretare  in  materia  di  sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre  1996  ed  i  relativi allegati «A» e «B», pubblicati nel
supplemento  ordinario  n.  211  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15 maggio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva  96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28 settembre  1999,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della
direttiva  1999/47/CE  della  Commissione  che  adegua per la seconda
volta   al  progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE  relativa  al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del
6 giugno  2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  del  4 settembre  1996 ad eccezione degli allegati «A» e
«B»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  21 dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  156
dell'8 luglio  2003,  di recepimento della direttiva 2003/28/CE della
Commissione  che  adatta  per la quarta volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Vista  la  direttiva  2004/111/CE  della Commissione del 9 dicembre
2004,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 365  del  10 dicembre  2004,  che  adatta  per  la  quinta volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Adotta il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con
il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti del
20 giugno 2003, sono cosi' modificati:
    a) l'allegato «A» e' sostituito dal seguente:

                                                          «Allegato A

  Disposizioni  dell'allegato  «A»  all'accordo europeo sui trasporti
internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"»;
    b) l'allegato «B» e' sostituito dal seguente:

                                                          «Allegato B

  Disposizioni  dell'allegato  «B»  all'accordo europeo sui trasporti
internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"».
  2.  Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose su strada (ADR), nel
testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005,
di   cui   al   comma   1,   sono   consultabiti  sul  sito  Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
  3.  La  traduzione  in  lingua italiana del testo consolidato dalla
versione 2005 delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo
europeo  sul  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di  cui  al  comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non appena ultimata la traduzione del testo stesso.