IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   «Regolamento  per  la  semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
  Visto   l'art.   21  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province
autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative
di  formazione  imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e
diinformazione  per  la  diffusione  della  cultura  d'impresa tra le
donne,  per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari
al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;
  Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive
fissa,  i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle
province  autonome  dei  programmi previsti dall'art. 21 del medesimo
decreto;
  Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2004 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005, con il quale, ai sensi
degli  articoli 11  e 21, comma 3 del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 314/2000, sono state ripartite tra le Regioni e
le   Province   autonome  le  risorse  finanziarie  statali  relative
all'esercizio   2003   e   disponibili  per  il  predetto  intervento
ammontanti a complessivi 7,8 meuro;
  Ritenuto  opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale
per  la  presentazione  dei  predetti  programmi, per consentire alle
Regioni  e  Province  autonome  interessate,  anche in considerazione
dell'imminente  apertura  del 6° bando della legge n. 215/1992 per le
agevolazioni  alle  imprese,  la  relativa  predisposizione e l'avvio
dell'attivita';
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni
e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' fissato
al  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto.
  2.  Il  termine finale per la presentazione dei programmi regionali
e'  fissato  al  120° giorno successivo al termine iniziale di cui al
comma 1.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 agosto 2005
                                               p. Il Ministro: Galati