Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  D.O.P.  «Garda»,  registrata con regolamento della
Commissione  (CE)  n.  2325/97,  nel  quadro della procedura prevista
dall'art.  17  del Reg. (CEE) n. 2081/92, presentato dal Consorzio di
Tutela  dell'Olio  Extra  Vergine  di  Oliva «Garda», in Via Vittorio
Veneto, 1, a Cavaion Veronese (Verona).
    La modifica riguarda:
      l'adeguamento  del  disciplinare  al  Reg. (CEE) 796/02, con la
finalita'   di   caratterizzare   in  maniera  esaustiva  il  profilo
organolettico della D.O.P. «Garda», approfondire la valutazione degli
oli e rendere piu' agevole l'applicazione dei nuovi limiti proposti;
      l'adeguamento della base varietale della sottozona «Orientale»;
      l'adeguamento  del  disciplinare  alla  normativa  nazionale  e
comunitaria vigente.
    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto, questa Amministrazione
ritiene  di  dover  procedere  alla pubblicazione del disciplinare di
produzione  della  D.O.P. «Garda» nella stesura che risulta a seguito
delle modifiche richieste.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente   proposta   dovranno   essere   presentate   dai   soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di
sviluppo  -  QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto
di  opportuna  valutazione,  da  parte  del Ministero delle politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta di modifica alla Commissione europea.

Disciplinare  di  produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a
              denominazione di origine protetta «Garda»
                               Art. 1.
                            Denominazione

    1)  La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata da
una  delle  seguenti  menzioni  geografiche  aggiuntive: «Bresciano»,
«Orientale»,  «Trentino», e' riservata all'olio extravergine di oliva
rispondente  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.