Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Garda», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Reg. (CEE) n. 2081/92, presentato dal Consorzio di Tutela dell'Olio Extra Vergine di Oliva «Garda», in Via Vittorio Veneto, 1, a Cavaion Veronese (Verona). La modifica riguarda: l'adeguamento del disciplinare al Reg. (CEE) 796/02, con la finalita' di caratterizzare in maniera esaustiva il profilo organolettico della D.O.P. «Garda», approfondire la valutazione degli oli e rendere piu' agevole l'applicazione dei nuovi limiti proposti; l'adeguamento della base varietale della sottozona «Orientale»; l'adeguamento del disciplinare alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto, questa Amministrazione ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Garda» nella stesura che risulta a seguito delle modifiche richieste. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» Art. 1. Denominazione 1) La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Bresciano», «Orientale», «Trentino», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.