IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il   regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  123/97  del
23 gennaio  1997,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione   della  denominazione  di  origine  protetta  «Riviera
Ligure»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, nel quadro della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni,  ed  individua  nel  Ministero  delle politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  29 dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000, con il
quale  le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di  Genova,  Savona,  Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato
all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste
della  regione  Liguria sono state designate ad espletare le funzioni
di   controllo  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio  2081/92  per la denominazione di origine protetta «Riviera
Ligure»;
  Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata alle «Camere di commercio,
industria,  artigianato ed agri-;coltura di Genova, Savona, Imperia e
La  Spezia»,  e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni a far data
dall'8 gennaio 2003;
    Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
29 novembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
7 maggio 2003;
  Visto  il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre  2002  e  8 aprile 2003, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 5 agosto 2003;
  Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre  2002, 8 aprile 2003 e 1° luglio 2003, e' stato differito
di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003;
  Visto  il  decreto  4 marzo 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 28 ottobre 2003, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° aprile 2004;
  Visto  il  decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre  2002,  8 aprile  2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e
4 marzo  2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal
30 luglio 2004;
  Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre  2002,  8 aprile  2003,  1° luglio 2003, 28 ottobre 2003,
4 marzo  2004  e  7 luglio  2004,  e' ulteriormente prorogata fino al
rinnovo  della  stessa alle predette camere di commercio che avverra'
con apposito decreto ministeriale;
  Considerato  che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un
comitato  all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi
e foreste della regione Liguria, hanno dimostrato di aver adeguato in
modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione
di  origine  protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine
di  oliva,  allo  schema  tipo  e  di possedere le strutture idonee a
garantire  l'efficacia  dei  controlli sulla denominazione di origine
protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  «Camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Genova,  Savona,  Imperia  e  La  Spezia»,  coordinate da un comitato
all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste
della  regione  Liguria,  sono  designate  quali  autorita' pubbliche
autorizzate ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10   del   regolamento   (CEE)   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione  di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio
extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come
denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 123/97 del 23 gennaio 1997.