IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione   della   direttiva   93/16/CEE   in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi,  certificati  ed altri titoli» ed, in particolare, l'art. 35
che  prevede  che  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e
Bolzano,  tenuto  conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base
di   una   approfondita   analisi   della  situazione  occupazionale,
individuano   con   cadenza   triennale   il  fabbisogno  dei  medici
specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo,
come  modificato  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto  legislativo
21 dicembre  1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata
in  vigore  del  provvedimento  legislativo  che  autorizza ulteriori
risorse   finanziarie  per  la  formazione  dei  medici  specialisti,
continuano   ad   applicarsi   le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  8 agosto  1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai
medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
  Visto  l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2003)», che consolida per
le  borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a
carico  del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art.
32,  comma  12,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449 e successive
modificazioni,  fino alla stipula del contratto annuale di formazione
-  lavoro  previsto  dall'art.  37  del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368;
  Visto  l'Accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di  Trento e di Bolzano, intervenuto durante la seduta del 28 ottobre
2004,  sulla  determinazione del numero globale di medici specialisti
da  formare  nelle  scuole  di  specializzazione nell'anno accademico
2004/2005  e borse di studio per l'anno accademico 2004/2005, che qui
si  intende  integralmente  recepito  sia  nelle  premesse  che nella
decisione;
  Vista  la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. prot.
121381  del  18 ottobre  2004,  con  la  quale  e'  stato  comunicato
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  disponibili, comprensivo di
tutte  le  annualita'  dei  corsi  di  specializzazione,  per  l'anno
accademico  2004/2005,  pari  ad Euro 270.587.332,13, che consente il
finanziamento di 23.319 borse di studio di Euro 11.603,50 ciascuna;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, prot. n. 1953/A del 19 ottobre 2004, che ha comunicato
la  disponibilita'  delle  risorse  da destinare alle borse di studio
delle   scuole  di  specializzazione  medica  per  l'anno  accademico
2004/2005,  pari  a  complessivi  Euro 53.555.468,13 sulla base della
quale e' possibile consentire il finanziamento di n. 4.615 borse, con
una  diminuzione  di  n.  875  borse  rispetto  al numero delle borse
finanziate  nell'anno accademico 2003/2004 ed uno scostamento in meno
di  n.  2.302  borse  di  studio  rispetto  al fabbisogno evidenziato
nell'Accordo  tra  il  Governo,  le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  intervenuto  durante  la predetta seduta del
28 ottobre 2004;
  Visto  l'Accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di Bolzano, raggiunto durante la seduta del 13 gennaio
2005,  con  il  quale  le  regioni e le province autonome, preso atto
delle limitate risorse economiche atte a finanziare n. 4.615 borse di
studio,  hanno  proposto  di  garantire  con  esse almeno le esigenze
prioritarie   di   ogni  regione  o  provincia  autonoma,  attraverso
l'adozione   di  criteri  esplicitati  nel  dispositivo  dell'Accordo
medesimo;
  Ritenuto  di recepire il contenuto del succitato Accordo per quanto
riguarda le priorita' ed i criteri ivi indicati;
  Ritenuto   necessario   autorizzare  anche  per  l'anno  accademico
2004/2005,  l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite
dalle  Universita'  per  borse di studio aggiuntive rispetto a quelle
finanziate dallo Stato;
  Ritenuto  di prevedere, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma
2  del  decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, l'accesso in
soprannumero  alle  scuole di specializzazione del personale di ruolo
in  servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti
e  con  le  modalita'  stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli
d'intesa tra le Universita' e le Regioni salvaguardando, comunque, la
funzionalita'  dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di
appartenenza  e tenuto conto della capacita' ricettiva della rete che
concorre alla formazione;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  della difesa, il Ministero
dell'interno   ed   il   Ministero   degli   affari  esteri,  per  la
determinazione  del  numero  dei  posti  da  riservare  nelle  scuole
rispettivamente  alla  sanita'  militare, alla Polizia di Stato ed ai
medici  stranieri  provenienti dai Paesi in via di sviluppo, con note
del  2 novembre  2004,  n.  prot. 014481; del 10 luglio 2004, a prot.
15350/110(3)  -  Uff.  III - Affari interni; del 22 dicembre 2004, n.
prot. 339/IX/0553391;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Sono  recepiti  integralmente  gli  Accordi  tra il Governo, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 ottobre
2004   e  del  13 gennaio  2005,  relativi  alla  determinazione  del
fabbisogno   dei  medici  specialisti  da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione  di  medicina  e  chirurgia  per  l'anno  accademico
2004/2005.
  2. E' recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano del 13 gennaio 2005,
relativo  alla  ripartizione  delle  borse di studio da assegnare, in
ragione  delle  risorse economiche disponibili, ai medici specialisti
da  formare  nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia
per l'anno accademico 2004/2005.