IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i Regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il decreto ministeriale del 3 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 273
del  21 novembre  2002  con il quale il laboratorio «G.R. Biochemilab
Sas  di  Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71,
e'  stato  autorizzato  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel
settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore
ufficiale;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 maggio 2005
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

                     Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», ubicato in
Modena, Strada Paganine n. 71, al rilascio dei certificati di analisi
nel  settore  oleicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale, aventi
valore  ufficiale,  limitatamente  alle prove elencate in allegato al
presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dal 2 ottobre
2005   condizione   che   il   laboratorio   mantenga   la  validita'
dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2005
                                         Il direttore generale: Abate