IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Vista   la  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  recante  norme  di
razionalizzazione  della finanza pubblica ed in particolare l'art. 1,
comma  1,  lettera  c),  che  conferisce  delega  al  Governo volta a
procedere   alla   ristrutturazione  degli  arsenali  e  stabilimenti
militari;
  Visto  il  decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive
modificazioni,  recante  disposizioni  in materia di personale civile
del  Ministero  della  difesa e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6
concernenti   il  reimpiego  del  personale  civile,  conseguente  ai
processi di ristrutturazione;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente
la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della
difesa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20 gennaio 1998, concernente
l'attuazione  del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla
riorganizzazione  dell'area  tecnico  industriale del Ministero della
difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 79 del 4 aprile 1998;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in  particolare,  gli
articoli 8  e  9, che recano le norme generali sulle agenzie, nonche'
l'art. 22, che istituisce l'Agenzia industrie difesa (A.I.D.);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n.  424,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'organizzazione   ed   il   funzionamento   dell'A.I.D.   e,   in
particolare,  l'art.  13,  che  al  comma  2 rinvia ad un decreto del
Ministro  della  difesa  la  determinazione  dell'organico definitivo
dell'Agenzia stessa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 ottobre  2001, registrato alla
Corte  dei  conti in data 28 novembre 2001 (registro n. 13, foglio n.
271),  con  il  quale,  tra  l'altro, e' stato affidato alla gestione
dell'A.I.D. lo Stabilimento grafico militare di Gaeta;
  Visto   il   decreto   ministeriale   8 giugno   2001,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   interno   di   organizzazione  e
funzionamento dell'A.I.D.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 22 gennaio 2003, con cui, tra
l'altro,  e'  stato  approvato  il  Programma  di  attivita'  su base
triennale (Piano industriale 2003 - 2005);
  Vista   la   proposta   di  organico  del  personale  civile  dello
Stabilimento  grafico militare di Gaeta avanzata dall'A.I.D., secondo
la  struttura  organizzativa  e  le  professionalita'  riportate  nel
suddetto  Piano industriale 2003-2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424
del 2000;
  Vista   la  sentenza  n.  08921/2002  con  la  quale  il  Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha annullato i commi 1 e 5
dell'art.  13  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
424   del   2000,   concernenti,   rispettivamente,   l'inquadramento
d'ufficio,  in  via  provvisoria,  di tutto il personale civile della
difesa  in  servizio  presso  le  unita'  alla  data  del  rispettivo
passaggio nell'A.I.D. e la restituzione al Ministero della difesa del
personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo;
  Visto  il  protocollo d'intesa, sottoscritto in data 10 luglio 2002
dal  Ministero  della  difesa  e  dalle organizzazioni sindacali, sul
reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'A.I.D.;
  Visto   l'ulteriore   protocollo   d'intesa  sottoscritto  in  data
11 dicembre  2003  dal  Ministero della difesa e dalle organizzazioni
sindacali,   che  conferma  i  criteri  di  reimpiego  del  personale
eccedente  le  esigenze  dell'A.I.D.  e detta specifiche garanzie nei
confronti del suddetto personale;
  Preso   atto   dell'avvenuta   consultazione  delle  organizzazioni
sindacali  rappresentative,  in merito alla proposta di elevare a 120
unita'  l'organico  del  personale  civile dello stabilimento grafico
militare  di  Gaeta,  a  fronte  delle  109 inizialmente previste nel
citato piano industriale 2003-2005:
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerati  a  mente del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro,   i  tempi  tecnici  necessari  per  il  completamento  della
procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'A.I.D.;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'organico  definitivo  del personale civile dello Stabilimento
grafico militare di Gaeta e' determinato in 120 unita' lavorative. La
ripartizione  di  tali  unita', secondo le professionalita' riportate
nel   piano   industriale   2003-2005,   nonche'  secondo  quelle  da
individuare, per la parte di organico eccedente il suddetto piano, in
modo  da  mantenere  inalterato il rapporto numerico tra il personale
diretto  e  quello  indiretto,  viene  stabilita  in  sede  locale in
apposita concertazione, applicando l'art. 6, comma 4, lettera g), del
regolamento  recante  norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento
dell'Agenzia  industrie difesa, emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 424 del 2000, citato in premessa, nonche' tenendo
presenti i principi enunciati nel piano industriale.
  2.   Dopo   la   definizione   del  programma  delle  riconversioni
professionali  e  la  loro  attuazione  da parte dell'Amministrazione
difesa   sulla  base  della  struttura  organizzativa  richiamata  in
premessa,  sono  individuate  le  unita'  di  personale da trasferire
nell'A.I.D.,  nei  cui  ruoli  vengono  inquadrate, nonche' di quelle
risultanti  in  esubero.  Ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300, per effetto degli inquadramenti
nella  consistenza organica dell'A.I.D. di cui al periodo precedente,
sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del personale
civile del Ministero della difesa.
  3.  I  successivi  adeguamenti professionali ed organizzativi dello
stabilimento  grafico  militare di Gaeta sono stabiliti dal direttore
generale  dell'A.I.D. in relazione alle effettive esigenze, secondo i
piani  di  attivita'  ed  in  coerenza  con  i  criteri  di  gestione
economica.