IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
  Vista  la legge 9 febbralo 1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
  Visto  in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce
all'Amministrazione  sanitaria  il  compito  di  abilitare  i  centri
sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visto   il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997,  e  successive
integrazioni,  di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale
27 maggio  2004,  concernente  l'individuazione  di  ulteriori uffici
sanitari  autorizzati  a  praticare  la vaccinazione contro la febbre
gialla;
  Viste  le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte
e Toscana;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a
praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari,
anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
  Preso  atto  pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli
uffici   sanitari,   anche  alla  luce  di  recenti  trasferimenti  e
cancellazioni di precedenti sedi;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio
1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a
rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti Uffici sanitari:
    regione  Abruzzo  -  Azienda  USL  n.  4  di  L'Aquila,  presidio
ospedaliero «Santa Maria di Collemaggio»;
    regione   Piemonte   -  Azienda  USL  n.  3  -  Torino,  presidio
ospedaliero «Amedeo di Savoia»;
    regione  Toscana  -  Azienda  USL  n.  8  - Montevarchi (Arezzo),
ospedale  del  Valdarno «S. Maria alla Gruccia» - «Ambulatorio I.S.P.
per i viaggiatori internazionali»;
    regione  Lazio  -  Azienda  USL, Frosinone, ospedale «Umberto I»,
divisione malattie infettive.