IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbralo 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 27 maggio 2004, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari, anche alla luce di recenti trasferimenti e cancellazioni di precedenti sedi; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari: regione Abruzzo - Azienda USL n. 4 di L'Aquila, presidio ospedaliero «Santa Maria di Collemaggio»; regione Piemonte - Azienda USL n. 3 - Torino, presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia»; regione Toscana - Azienda USL n. 8 - Montevarchi (Arezzo), ospedale del Valdarno «S. Maria alla Gruccia» - «Ambulatorio I.S.P. per i viaggiatori internazionali»; regione Lazio - Azienda USL, Frosinone, ospedale «Umberto I», divisione malattie infettive.