IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191 - che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Sicilia, l'«Acquedotto Montescuro ovest»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la regione fin quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Vista la nota 18 novembre 2004, n. 657, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'«Acquedotto Montescuro ovest», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003; Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Considerato che l'opera di cui sopra non e' compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la regione Siciliana, sottoscritta il 14 ottobre 2003; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che all'intervento e' stato assegnato il CUP J15F04000050004; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto: 1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'intervento in esame consiste nella realizzazione dell'«Acquedotto Montescuro ovest»; che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti: ricostruzione dell'acquedotto esistente dalle sorgenti Montescuro fino a Salemi per 69,3 km di condotte in acciaio DN 250 - 500 mm; costruzione della nuova adduttrice «Montescuro ovest basso» dal nodo di Menfi a Trapani per 71 km di condotte in acciaio DN 400 - 800 mm; ricostruzione delle adduttrici dalle sorgenti Montescuro, Madonna della Scala, Fontana Grande e Grancio verso il Montescuro Ovest per circa 13 km di condotte in acciaio DN 250 mm; ricostruzione delle principale diramazioni verso i comuni serviti per 63 km di condotte in acciaio DN 100 - 400 mm; costruzione di partitori, scarichi, vasche di sconnessione, impianti di sollevamento, opere di attraversamento, protezione catodica ed altre opere minori; manutenzione straordinaria delle varie opere; predisposizione di un sistema di telecontrollo sull'intero acquedotto; che l'acquedotto servira' 24 comuni per un totale di 441.060 abitanti, residenti e fluttuanti; che il soggetto aggiudicatore ha inviato il progetto alle amministrazioni ed enti interessati acquisendone i vari pareri di osservazioni; che si sono tenute due sedute a carattere di conferenze di servizi consultive in data 24 settembre 2003 ed 8 ottobre 2003; che il soggetto aggiudicatore ha acquisito i pareri, con prescrizioni, di tutti i comuni interessati e su tale base il presidente della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha espresso il consenso ai fini della localizzazione dell'opera con nota n. 2581-ll.pp.A2/1 del 18 ottobre 2004; che l'Assessorato territorio e ambiente della regione Siciliana, con nota del 14 ottobre 2004, n. 66698, ha formulato parere favorevole, con prescrizioni; che gli uffici provinciali interessati del Dipartimento beni culturali e ambientali della regione Siciliana hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, per i caratteri: naturalistico, paesaggistico ed archeologico; che hanno espresso pareri sulle interferenze: ANAS, SNAM, RFI ed ENEL; che la Commissione regionale lavori pubblici ha espresso il parere n. 14/2003; che il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia si e' espresso favorevolmente, con prescrizioni, con decreto n. 1461 del 18 ottobre 2004; sotto l'aspetto attuativo: che il presidente della giunta regionale della Sicilia ha individuato il soggetto aggiudicatore nel Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia con nota n. 4642 del 6 dicembre 2002; che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato n. 1; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento e' di 82.120.232 euro, di cui 7.572.621 euro per IVA; che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia, per l'opera in argomento, un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore e delle specificita' dell'opera; che risultano gia' disponibili i seguenti finanziamenti: 42.989.799 euro a valere sui fondi della delibera CIPE n. 36/2002; 18.592.448 euro a valere sui fondi privati, risulta pertanto necessario un finanziamento integrativo di 20.537.985 euro; 2) delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze: che il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze rileva che la scheda di sintesi del citato piano economico-finanziario non permette una valutazione compiuta delle conseguenze, sull'equilibrio finanziario del progetto, di una quota minore di contributo pubblico; tale valutazione sarebbe resa possibile dall'esame del piano economico finanziario predisposto secondo lo schema analitico di cui alla citata delibera CIPE n. 11/2004, punto 2, secondo capoverso; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001,come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate, il progetto preliminare dell'«Acquedotto Montescuro ovest» per un importo di 82.120.232 euro. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa. 1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 82.120.232 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento. 1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione definitiva e prescrizioni da attuare nella fase di cantiere. Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 2. Concessione contributo. 2.1 E' assegnato al Commissario per l'emergenza idrica un contributo, in termini di volume di investimenti, di 20.537.985 euro. Detto importo rappresenta il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. L'onere relativo viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui alle predette norme decorrente dall'anno 2006. La quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 1.834.316 euro. 2.2 La determinazione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, in sede di approvazione del progetto definitivo, di una versione aggiornata e piu' articolata del piano economico finanziario, in grado di offrire elementi di maggiore dettaglio sulle determinanti della redditivita' del progetto, utilizzando a tale scopo lo schema analitico di cui alla parte II dell'allegato alla delibera CIPE n. 11/2004. 2.3 L'assegnazione del contributo e' subordinata al perfezionarsi dell'intesa con la regione Siciliana relativamente all'opera in ogetto cosi' come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003. 3. Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto preliminare dell'intervento relativo all'«Acquedotto Montescuro ovest» approvato con la presente delibera. 3.2 Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verifichera' che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3.3 Il citato Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi. 3.5 Il codice unico di progetto (CUP) J15F04000050004 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143/2002, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. Roma, 20 dicembre 2004 Il Presidente: Siniscalco Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 393