L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 6 settembre 2005.
  Visti:
    la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000, n. 237/00 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
237/00);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo  2002,  n.  43/02 (di
seguito: deliberazione n. 43/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2002, n. 130/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n. 75/03 (di
seguito: deliberazione n. 75/2003);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre  2003, n. 138/03 di
seguito: deliberazione n. 138/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 139/03;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di
seguito deliberazione n. 144/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 145/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2004, n. 125/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 144/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 170/04 e
successive modifiche e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 19 gennaio 2005, n. 5/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 17 febbraio 2005, n. 24/05
    la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2005, n. 157/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 53/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 179/05;
    il  documento  per  la  consultazione  26 maggio 2005 «Estensione
della  misura  su  base  oraria  ai clienti finali con consumi di gas
naturale  superiori  ai  duecentomila  metri cubi annui e ai punti di
consegna  delle  reti di distribuzione» (di seguito: documento per la
consultazione in tema di misura del gas);
    il  documento per la consultazione 8 giugno 2005 «Regolazione del
potere  calorifico  del  gas  naturale» (di seguito: documento per la
consultazione in tema di PCS);
    il   codice   di   trasporto  di  Snam  Rete  Gas  Spa  approvato
dall'Autorita', ed in particolare il capitolo 11 intitolato «Qualita'
del gas»;
    il  codice  di  trasporto  di  Edison  T&S  Spa, ridenominata dal
31 dicembre    2004   Societa'   Gasdotti   Italia   Spa,   approvato
dall'Autorita', ed in particolare il capitolo 11 intitolato «Qualita'
del gas»;
  Considerato che:
    l'art.   1,   comma 1,   della  legge  n.  481/1995  prevede  che
l'Autorita'    garantisca   la   promozione   della   concorrenza   e
dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' del settore del gas,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto
conto  della  normativa  comunitaria  e  degli  indirizzi di politica
generale formulati dal Governo;
    l'art.  2,  comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 prevede
che  l'Autorita'  controlli  lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione,  di  accesso, di acquisizione della documentazione e delle
notizie utili;
    l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che
l'Autorita'  emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
    l'art.  2,  comma 20,  lettera c), della legge n. 481/95, prevede
che  l'Autorita'  in  caso  di  inosservanza dei propri provvedimenti
ovvero  nel  caso  in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
    l'art.  2,  comma 22,  della  legge  n.  481/1995, prevede che le
pubbliche  amministrazioni  e  le  imprese  siano  tenute  a  fornire
all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni;
    l'Autorita'  puo' imporre obblighi a garanzia della sicurezza del
servizio  di  trasporto  del  gas, intesa come tutela dell'integrita'
fisica  delle  persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di
diritti  costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e
il diritto di proprieta';
    l'art.  8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 definisce
l'attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  del  gas naturale come
un'attivita' di interesse pubblico, disposizione confermata dall'art.
1, comma 2, lettera b), della legge n. 239/2004;
    l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce
che  le  imprese  di  trasporto  e  dispacciamento  del  gas naturale
garantiscono  l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare
la  sicurezza,  l'affidabilita',  l'efficienza  e  il minor costo del
servizio;
    la  deliberazione  n.  237/00  ha  disposto  che  le  tariffe  di
distribuzione  del  gas siano adeguate al potere calorifico effettivo
superiore (di seguito: PCS) del gas;
    la  deliberazione  n.  43/02  ha  disposto che nell'erogazione di
tutti  i  servizi  del mercato del gas naturale l'esercente adegua la
determinazione  del  corrispettivo per il servizio erogato al PCS del
gas;
    in  conseguenza  dei  due  precedenti  alinea ed in base a quanto
stabilito  dalla  deliberazione  n. 138/03 le condizioni di fornitura
del gas naturale ai clienti finali risultano correlate al PCS del gas
fornito;
    il  PCS  del gas costituisce quindi un parametro comune a tutti i
servizi   del   sistema  del  gas  naturale  e  fondamentale  per  la
correttezza    dei   corrispettivi   e   degli   importi   addebitati
rispettivamente  ai soggetti operanti nel settore del gas naturale ed
ai clienti finali;
    nei codici di trasporto di Snam Rete Gas Spa e di Edison T&S Spa,
approvati  con  le deliberazioni dell'Autorita' n. 75/03 e n. 144/03,
vengono  regolati  aspetti  dell'attivita'  di trasporto peculiari di
ciascuno dei due soggetti;
    rimangono  alcuni  aspetti  relativi  al  PCS  e  ai parametri di
qualita'  del gas naturale, di carattere generale ed indipendenti dal
soggetto  che esercita l'attivita' di trasporto del gas naturale, che
richiedono una piu' puntuale regolazione;
    l'avvio  di  nuovi  terminali  Gnl e l'aumento delle importazioni
tramite il potenziamento dei gasdotti esistenti e la realizzazione di
nuovi  gasdotti  di importazione potrebbe provocare nel medio periodo
un  aumento  delle  zone  con  elevata  variabilita'  del PCS del gas
naturale  e,  piu'  in  generale, un aumento della variabilita' delle
caratteristiche  chimico-fisiche  del gas naturale immesso nelle reti
di trasporto;
    sia indispensabile in tale scenario una regolazione piu' puntuale
della  misura  e  del  controllo  del  PCS  e  delle  caratteristiche
chimico-fisiche  del  gas  naturale  fornito  ai  clienti  finali  ad
integrazione  e  completamento  dei  provvedimenti  gia'  emanati  in
materia dall'Autorita';
    il documento per la consultazione in tema di PCS ha proposto:
      per  quanto  riguarda la metodologia di misurazione e controllo
del PCS e degli altri parametri di qualita' del gas naturale, che:
        a)  la  misura  del  PCS  del  gas naturale debba avvenire in
continuo  esclusivamente  mediante  gascromatografo con installazione
fissa,  prevedendo  un gascromatografo per ognuna delle Aree Omogenee
di Prelievo (di seguito: AOP), sulla base della norma ISO 6976;
        b)  la misura del PCS e degli altri parametri di qualita' del
gas  naturale  debba  avvenire  in  corrispondenza  di  ogni punto di
ingresso della rete di trasporto;
        c) l'installazione e la verifica degli apparati di misura del
PCS  e  degli  altri  parametri  di qualita' del gas naturale debbano
essere  conformi  alla legislazione ed alle norme tecniche vigenti in
materia;
        d)  tutte  le  aziende  di  trasporto  debbano dotarsi di una
metodologia  di individuazione delle AOP analoga a quella adottata da
Snam Rete Gas;
      per  i  casi  di gas naturale fuori specifica, l'obbligo per le
aziende  di  trasporto  di  intercettare,  nel  rispetto  delle leggi
vigenti  in  materia e nei minimi tempi tecnici possibili, l'ingresso
nella   rete   di   trasporto   di   tale   gas,  ferme  restando  le
responsabilita'  delle  parti  coinvolte  nell'ingresso  di gas fuori
specifica;
      per i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas
naturale  che  provochino la mancanza di valori della misura del PCS,
che:
        a)  vengano  definiti  standard  generali  pari  al 95-98% di
disponibilita'  delle misure orarie per ogni mese e per ogni punto di
misura  dei  valori del PCS del gas naturale limitatamente ai casi di
responsabilita' dell'impresa di trasporto;
        b)   vengano   introdotti  obblighi  di  registrazione  e  di
comunicazione  all'Autorita'  per le imprese di trasporto relativi al
numero dei giorni nei quali sono disponibili i valori del PCS del gas
naturale per ogni punto di misura;
        c)  vengano  stabiliti  criteri per la stima della misura nel
caso  di  sua  indisponibilita',  a  seconda che sia possibile o meno
individuare un'AOP alternativa;
        d)   vengano   rafforzati   gli   obblighi   di  informazione
dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti;
      di  non  integrare  quanto  previsto  nei  codici  di trasporto
approvati  dall'Autorita'  in  relazione  alle  eventuali dispute tra
aziende  di  trasporto  ed utenti del sistema di trasporto in tema di
correttezza delle misure del PCS;
    le aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di:
      meglio    definire    le    problematiche   connesse   con   la
responsabilita'  della  misura  e del controllo del PCS e degli altri
parametri di qualita' del gas naturale con riferimento al caso in cui
gli  apparati  di  misura  non  siano  di  proprieta' dell'impresa di
trasporto;
      precisare  che,  nel  caso  di fuori specifica del gas naturale
immesso  nella rete di trasporto, la responsabilita' sia innanzitutto
degli  utenti del servizio di trasporto e che non sia responsabilita'
dell'azienda   di   trasporto  intercettare  il  gas  naturale  fuori
specifica,   tenuto  conto  che  non  sempre  e'  possibile  impedire
l'ingresso nella rete di gas fuori specifica senza causare danni alle
riconsegne e senza compromettere la sicurezza ed il bilanciamento del
sistema;
      stralciare  dal  provvedimento in tema di qualita' del gas ogni
riferimento  alla  misura di volume di gas in quanto e' opportuno che
tale  problematica  trovi una sua regolazione, pur in coerenza con il
presente   provvedimento,   nelle   determinazioni   che  l'Autorita'
assumera'   in   esito  all'esame  delle  osservazioni  pervenute  al
documento per la consultazione in tema di misura del gas;
      modificare le proposte in relazione ai casi di indisponibilita'
della misura del PCS del gas naturale al fine di riferire obblighi di
servizio  e  livelli  generali  all'insieme  dei  punti  di misura ed
all'indisponibilita' giornaliera anziche' oraria del dato di misura;
      definire  obblighi di servizio e standard sui punti di ingresso
della rete di trasporto solo dopo un adeguato monitoraggio al fine di
individuare  un  giusto  grado  di severita' delle nuove disposizioni
anche  in  riferimento  ai  costi  derivanti  dalla  loro  attuazione
raffrontati con gli effettivi benefici per il sistema;
      prevedere   una   maggiore  gradualita'  ed  articolazione  nel
dispiegamento  delle  disposizioni che l'Autorita' intende emanare in
tema di qualita' del gas;
    i  soggetti  diversi  dalle  aziende di trasporto di gas naturale
hanno richiesto di:
      prevedere  livelli generali anche per la indisponibilita' della
misura  oraria  del  PCS  e degli altri parametri di qualita' del gas
naturale  nei  punti di ingresso della rete di trasporto che, data la
loro rilevanza per il sistema, siano ancora piu' stringenti di quelli
proposti dall'Autorita' per i punti di misura nelle AOP;
      stabilire  un  tempo limite entro il quale l'apparato di misura
del  PCS  del  gas  naturale, resosi indisponibile, debba essere reso
nuovamente  operativo  in  modo  da  porre  un  limite  al periodo di
indisponibilita' della misura del PCS del gas naturale;
      rendere  piu'  tempestive  e  complete  le informazioni messe a
disposizione  dalle  imprese di trasporto ai propri utenti in tema di
qualita' del gas con particolare riferimento ai casi di immissione di
gas  fuori  specifica  o  che  possa  comunque  provocare un danno ai
clienti finali;
      prevedere  per  le  disposizioni  diverse da quelle relative al
rafforzamento  degli  obblighi  di  informazione di cui al precedente
alinea,  una  maggiore  gradualita'  nella loro entrata in vigore per
renderle realizzabili da parte di tutti i soggetti interessati.
  Ritenuto che:
    con  riferimento alla misurazione ed al controllo del PCS e degli
altri  parametri di qualita' del gas naturale, sia opportuno porre in
capo  all'impresa  di trasporto la responsabilita' della misura e del
controllo  ditali  parametri di qualita' del gas naturale, prevedendo
peraltro,  nel  caso  in  cui gli apparati di misura non siano di sua
proprieta',   che   tale   responsabilita'   sia  posta  in  capo  al
proprietario degli apparati;
    in  relazione  all'obbligo  di  intercettazione  del gas naturale
fuori specifica in ingresso alla rete di trasporto, sia opportuno:
      non  accogliere  la  richiesta  delle  aziende  di trasporto di
eliminare  dal  provvedimento  l'obbligo  per  le  stesse  aziende di
trasporto  di intercettazione del gas fuori specifica nel caso in cui
tale  gas  non  assicuri  la  sicurezza  del suo impiego da parte dei
clienti  finali  civili  a valle della rete di trasporto; infatti, da
una  parte  l'art.  8,  comma 6,  del decreto legislativo n. 164/2000
assegna   alle   aziende   di   trasporto  il  compito  di  garantire
l'adempimento  di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza
del  servizio  di  trasporto  e,  dall'altra, le aziende di trasporto
dispongono  delle  informazioni  e dei mezzi necessari per provvedere
all'adempimento di tale obbligo;
      stabilire  che  l'intercettazione  del  gas  fuori specifica da
parte  dell'azienda  di  trasporto  debba  avvenire  solo nei casi di
rischio  per la sicurezza nell'uso del gas da parte di clienti finali
e fatta salva la possibilita' per l'impresa di trasporto di accettare
l'immissione  di  gas  naturale  per  il  quale  la stessa impresa di
trasporto  abbia rilevato una oscillazione di uno o piu' parametri di
qualita'  del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove
sia  possibile  assorbire  tale  variazione,  ad  esempio modificando
opportunamente  gli  assetti  delle reti in attesa dell'esaurirsi del
transitorio del fuori specifica;
    con  riferimento ai casi di disfunzioni del sistema di misura del
PCS  del  gas  naturale  che  provochino  la mancanza di valori della
misura orarie del PCS:
      si  debba pervenire a livelli generali per ogni punto di misura
e  per ogni mese dell'anno riferiti all'indisponibilita' della misura
oraria  al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della qualita'
del  gas  in  ogni  punto  di  misura interno ad una AOP individuando
altresi'  le  AOP  per le quali la disponibilita' della misura oraria
risulti  non  soddisfacente  a  tutela  degli  utenti del servizio di
trasporto;
      in   fase  di  prima  attuazione  delle  disposizioni  generali
dell'Autorita'  in tema di qualita' del gas, coincidente con gli anni
termici   2005-2009,  per  assicurare  una  adeguata  gradualita'  di
implementazione sia opportuno:
        a)  che i livelli generali di disponibilita' della misura del
PCS    del    gas    naturale   siano   calcolati   con   riferimento
all'indisponibilita'  della  misura  giornaliera  anziche' oraria del
dato  e  che  si  attuino  i  valori  proposti  nel  documento per la
consultazione  in  tema  di PCS nel successivo periodo di regolazione
per l'attivita' di trasporto;
        b)  far precedere l'introduzione di obblighi di servizio e di
livelli  generali  di  indisponibilita'  della misura del PCS e degli
altri  parametri  di qualita' del gas naturale nei punti di misura in
ingresso  alla  rete di trasporto da una fase di monitoraggio di tali
valori ai fini di una successiva migliore definizione di tali livelli
generali;
      sia  da  accogliere  la  richiesta degli utenti del servizio di
trasporto  di  definire  un  tempo  limite per il ripristino da parte
delle aziende di trasporto della misura del PCS del gas naturale e di
introdurre  regole specifiche per la stima di tale misura nei periodi
in cui essa e' indisponibile;
    con  riferimento  alla misura di volume di gas, sia da accogliere
la richiesta delle aziende di trasporto di rinviare la definizione di
tale  problematica,  in coerenza con il presente provvedimento, nelle
determinazioni  che  l'Autorita'  assumera'  in esito all'esame delle
osservazioni  pervenute  al documento per la consultazione in tema di
misura del gas;
    in  relazione  al  rafforzamento  degli  obblighi di informazione
dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti che:
      le  proposte  contenute  nel  documento per la consultazione in
tema  di PCS possano essere ritenute adeguate per il primo periodo di
attuazione  del  presente  provvedimento,  fatto  salvo  un ulteriore
successivo rafforzamento;
      tuttavia,  sia  da accogliere la richiesta dei soggetti diversi
dalle  imprese di trasporto di essere tempestivamente informati dalle
imprese  di  trasporto stesse e dalle imprese di Gnl, di produzione e
di  stoccaggio  negli  eventuali casi di errata immissione in rete di
trasporto  di  gas  fuori specifica o che possa comunque provocare un
danno  ai  clienti  finali,  dato  che tali imprese sono le uniche in
possesso  di  tali  informazioni  ed una tempestiva informazione puo'
evitare danni ai clienti finali;
    in  relazione  all'arbitro nelle eventuali dispute tra aziende di
trasporto  ed  utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza
delle  misure  del  PCS  del gas naturale, la consultazione non abbia
evidenziato  l'esigenza  di  una sua individuazione e che pertanto si
possa  considerare  adeguato  per ora quanto previsto al riguardo dai
codici di trasporto approvati dall'Autorita';
    con  riferimento  ai  tempi  di  attuazione del provvedimento sia
opportuno  prevedere  una  maggiore  articolazione  nel dispiegamento
degli  effetti delle disposizioni generali emanate dall'Autorita' con
il   presente   provvedimento,   con   particolare  riferimento  alla
installazione  dei gascromatografi, ove assenti, all'applicazione dei
livelli  generali  di  indisponibilita'  nella misura del PCS del gas
naturale,  al fine di consentire la sua attuazione a tutti i soggetti
interessati;
    sia  opportuno  prevedere che la ulteriore regolazione in tema di
PCS  e dei parametri di qualita' del gas naturale relativa ad aspetti
peculiari  del singolo soggetto che esercita l'attivita' di trasporto
venga demandata alle modifiche e integrazioni dei codici di trasporto
da approvarsi da parte dell'Autorita';
                              Delibera:

  1.   Di  approvare  le  disposizioni  generali  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il gas in tema di qualita' del gas naturale,
allegate  alla presente deliberazione di cui formano parte integrante
e sostanziale (allegato A).
    Milano, 6 settembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis