IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del
9 giugno  2005,  con  il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed
8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro
dei  trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  la comptenza di determinare, con proprio decreto,
gli  importi  dovuti  all'erario  dal concessionario e quelli posti a
carico  dell'utente  che,  effettivamente, ne fruisce a copertura dei
costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Vista  la  delibera  CIPE  4 agosto  2000,  n. 86, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  26 settembre  2000, concernente lo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi
assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo
di   sicurezza  sui  bagagli  da  stiva  di  cui  al  citato  decreto
interministeriale n. 85/1999;
  Viste   le   disposizioni  del  Programma  nazionale  di  sicurezza
approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato
interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli
aeroporti (C.I.S.A.);
  Visto  il  Regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre
2002,  che  detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione
civile,  alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma
nazionale   di   sicurezza  in  precedenza  richiamato  e  successivi
aggiornamenti;
  Visti  i  decreti  ministeriali  5 luglio  1999,  14 dicembre 2000,
21 dicembre  2001,  14 marzo  2003, 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004,
con   i   quali,   in  attesa  della  definitiva  determinazione  dei
corrispettivi  previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992
e  dall'art.  8  del  decreto  interministeriale n. 85/1999, e' stato
fissato,  a  titolo  di  contributo  per  la  copertura dei costi del
servizio  di  controllo  di  sicurezza  relativo  ai passeggeri ed al
bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco
passeggeri  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni, pari a Euro 1,81;
  Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE
con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le
amministrazioni  e  gli  organi competenti, atto di indirizzo cui gli
stessi  devono  uniformarsi  nella  determinazione dei diritti, delle
tasse e dei corrispettivi aeroportuali soggetti a regolazione;
  Considerato  che  la  richiamata  delibera  CIPE  prevede che debba
provvedersi  alla  definizione  tariffaria  dei servizi regolamentati
sulla  base  dei  dati  contabili  di  consuntivo relativi all'ultimo
esercizio  per  il  quale  sia  disponibile  il  bilancio approvato e
certificato;
  Considerato  che  l'ENAC  ha comunicato in data 1° febbraio 2005 di
aver  chiuso  la propria istruttoria trasmettendone le risultanze con
relazione n. 420210 SSA integrata da ultimo con nota n. 05-660/DG del
24 febbraio 2005;
  Considerato  che l'ENAC nella sua istruttoria ha potuto esaminare i
dati    contabili   di   consuntivo   corredati   da   certilicazione
prevalentemente  dei  soli  servizi  di sicurezza, in attesa di poter
applicare  integralmente  la delibera CIPE 86/2000 in sede di stipula
dei  contratti  di  programma  tra ENAC medesimo e il singolo gestore
aeroportuale;
  Considerato  che  una  applicazione  della  delibera  CIPE  ai soli
servizi   di  sicurezza  non  consente  di  fissare  i  parametri  di
efficientamento  e  di misurazione del raggiungimento degli obiettivi
annuali di qualita' e di ambiente;
  Considerato  che i dati che scaturiscono dalla suddetta istruttoria
evidenziano  una  eccessiva  variabilita'  tariffaria  fra  aeroporti
analoghi nonche' fra aeroporti affidati allo stesso gestore;
  Considerato  che  con  lettera  n.  15601  del  20 maggio  2005  il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, in risposta ad un quesito
posto  da questa Amministrazione, rende noto di aver preso atto della
difficolta' di detenninare i corrispettivi per i servizi di sicurezza
in  presenza della parziale elaborazione della contabilita' analitica
da parte dei gestori aeroportuali;
  Considerato che l'ENAC ha comunicato di aver definito l'istruttoria
per la redazione del contratto di programma con gli aeroporti di Roma
Fiumicino,  Roma  Ciampino,  di  avere  in  corso  quella  per Milano
Malpensa,  Milano  Linate,  Genova,  Firenze, Napoli, Torino e che il
contratto per l'aeroporto di Venezia e' tuttora all'esame del CIPE;
  Considerato  che  sulla  base  delle  previsioni  di traffico aereo
nazionale,  per  l'anno  2005,  e' previsto un aumento, da previsioni
IATA   Eurocontrol,   pari  al  4,5 %,  che  fa  seguito  all'aumento
registrato  nel  2004 pari al 6,9 %, e che pertanto non si ritiene di
dover  incrementare  le  tariffe precedentemente fissate del tasso di
inflazione programmata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In attesa della completa attuazione dei criteri contenuti nella
delibera  CIPE  in  premessa  citata  e  degli  adempimenti  in  essa
contemplati,  con particolare riferimento alla presentazione da parte
dei  gestori  della  integrale  contabilita'  analitica per centro di
costo e di ricavo ed alla stipulazione del contratto di programma tra
questi  ultimi  e  l'ENAC, e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi per il
servizio  di  controllo  di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a
mano  al seguito, il corrispettivo di Euro 1,81, gia' determinato con
decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
  2.  Non  si  dara' luogo ad aumenti del suddetto corrispettivo, per
ciascun  aeroporto,  fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale
non avra' ottemperato agli adempimenti citati al precedente comma 1.