IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della
medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni
previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno
subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
  Viste  la  delibera  di  giunta  della regione Veneto del 26 luglio
2005, n. 1954, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la
grave  crisi  di  mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle
produzioni ortofrutticole e lattiero-casearie;
  Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis
e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della
regione  Veneto  che  per  gli  effetti  della crisi di mercato delle
produzioni  ortofrutticole  e  lattiero  casearie  hanno  subito  una
riduzione  del  reddito  medio  del  30 per cento rispetto al reddito
medio del triennio precedente;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile  2005,  n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate
dalla  regione  Veneto  con  delibera di giunta n. 1954 del 26 luglio
2005.
  2.  La  stessa  Regione  determina le modalita' di istruttoria e di
verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, com-mi 1-bis e 1-ter del
decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile 2005, n. 71.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalla  regione  medesima,  entro  il termine di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.