IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e
Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime
finalita';
  Considerato  che,  con  gli accordi intervenuti presso il Ministero
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,   alla  presenza  del
Sottosegretario  di  Stato  On.le Viespoli, sono state individuate le
fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal
sopracitato  art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  in  quanto,  mediante  la concessione delle
proroghe  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale,
potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occuoazionaii
relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal
predetto accordo;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il
31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di
conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre  2004, n. 311 come modificato dall'art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n.
311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, e' autorizzata, per il periodo
dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  16 marzo  2005,  in favore di un numero
massimo  di  8 dipendenti della COOP. CO.SI.T. a r.l., unita' di Gela
(Caltanissetta),   gia'   fruitori  fino  al  31 dicembre  2004,  del
trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato
alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro 4, foglio 379.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 140.559,36;
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
  Pagamento diretto: SI.