IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  25516  dell'11 gennaio  1999,
registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio 1999, con il
quale  sono  stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa
le  condizioni  e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui
al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  decreto  n.  34013  del  7 maggio 2004, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14
giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 24;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio  2005,  n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa
della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, nel caso di programmi
finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre
2005,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e
Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime
finalita';
  Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro
e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di
installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di
categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento
CIGS  per  l'anno  2005, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della
legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma
2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005, n. 80, al fine di
agevolare  la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego
e   alla  gestione  non  traumatica  dei  lavoratori  interessati  al
beneficio;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel dispositivo
del  presente  provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, secondo quanto
concordato nei citati verbali di accordo;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, per il periodo
1° gennaio  2005-31 dicembre  2005,  ai sensi dell'art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma   2  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei
confronti   dei   lavoratori  dipendenti  dalle  aziende  industriali
appaltatrici  di  lavori  di  installazione di reti telefoniche, gia'
utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze n. 34013 del 7 maggio 2004, registrato
alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 24;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  35,  e'  concessa  la proroga del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito indicate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto:
    a)  Alpitel  S.p.a.,  sede  legale in Nucetto (Cuneo), unita' in:
Roma  per  un  numero massimo di 10 unita' lavorative; Pomezia (Roma)
per  un  numero  massimo  di  28  unita' lavorative; Frosinone per un
numero  massimo di 10 unita' lavorative; Frasso Sabino (Rieti) per un
numero  massimo di 9 unita' lavorative; Nucetto (Cuneo) per un numero
massimo  di  18  unita' lavorative; Moncalieri (Torino) per un numero
massimo  di  21 unita' lavorative; Genova per un numero massimo di 12
unita'  lavorative;  Imperia  per  un  numero  massimo  di  17 unita'
lavorative; Caresanablot (Vercelli) per un numero massimo di 5 unita'
lavorative -  Totale  130  unita'  lavorative - verbale di accordo in
data  19 gennaio 2005 - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S.
2702294088) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
    b)  CEIT  Impianti  S.r.l.,  sede  legale in San Giovanni Teatino
(Chieti),  unita'  di:  Ancona  per  un  numero  massimo  di 3 unita'
lavorative;  Verona  per  un  numero  massimo di 3 unita' lavorative;
Macerata  per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Fermo (Ascoli
Piceno) per un numero massimo di una unita' lavorativa; Teramo per un
numero massimo di 8 unita' lavorative; Palmi (Reggio Calabria) per un
numero  massimo di 10 unita' lavorative - totale 29 unita' lavorative
- codice ISTAT 45340 - verbale di accordo in data 19 gennaio 2005 per
il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
    c)  Graph Italia S.r.l., gia' Presa Impianti S.r.l., gia' Presimp
S.r.l.,  sede  legale  in  Salerno,  unita' di: Catania per un numero
massimo  di  63  unita'  lavorative  -  totale 63 unita' lavorative -
codice  ISTAT  45340 (numero matricola I.N.P.S. 2104711905) - verbale
di accordo in data 20 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2005 - Pagamento diretto: si;
    d)  I.Co.T.  S.p.a., sede legale in Forli', unita' di: Forli' per
un  numero  massimo  di  29  unita' lavorative; Ravenna per un numero
massimo  di  13 unita' lavorative; Ferrara per un numero massimo di 3
unita'  lavorative;  Pesaro  per  un  numero  massimo  di  17  unita'
lavorative;  Grosseto  per un numero massimo di 11 unita' lavorative;
Roma  per  un  numero  massimo  di  27 unita' lavorative - totale 100
unita'  lavorative  - Codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S.
3200905274)  -  verbale  di  accordo  in  data 25 gennaio 2005 per il
periodo da 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
    e)  Sirti S.p.a., sede legale in Milano, unita' di: Frosinone per
un  numero  massimo  di  46  unita' lavorative; Fondi (Latina) per un
numero massimo di 30 unita' lavorative - totale 76 unita' 'lavorative
-  codice  ISTAT  31622  (numero  matricola  I.N.P.S. 210471190500) -
verbale  di  accordo  in  data  25 gennaio  2005  per  il periodo dal
1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
    f)  Mazzoni  Pietro  S.p.a.,  sede  legale in: Milano, unita' di:
L'Aquila   (loc.   Bazzano)  per  un  numero  massimo  di  19  unita'
lavorative;  Assemini  (Cagliari)  per un numero massimo di 71 unita'
lavorative;  Avezzano  (L'Aquila)  per  un numero massimo di 5 unita'
lavorative;  Aymavilles  (Aosta)  per  un  numero massimo di 2 unita'
lavorative; Bari per un numero massimo di 61 unita' lavorative; Borgo
S. Lorenzo  (Firenze)  per  un numero massimo di 2 unita' lavorative;
Brindisi  per  un  numero  massimo di 28 unita' lavorative; Calenzano
(Firenze) per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Foggia per un
numero  massimo di 33 unita' lavorative; Marcellinara (Catanzaro) per
un  numero  massimo  di  33  unita'  lavorative;  Nuoro per un numero
massimo  di  33  unita'  lavorative;  Palmi  (Reggio Calabria) per un
numero massimo di 18 unita' lavorative; Pescate (Lecco) per un numero
massimo  di  3  unita' lavorative; Peschiera Borromeo (Milano) per un
numero  massimo di 8 unita' lavorative; Rende (Cosenza) per un numero
massimo  di  59  unita'  lavorative;  Rogolo  (Sondrio) per un numero
massimo  di  3  unita'  lavorative;  Roma per un numero massimo di 12
unita'  lavorative; San Mauro Torinese (Torino) per un numero massimo
di  6  unita'  lavorative; Sassari per un numero massimo di 18 unita'
lavorative;  Spoleto  (Perugia)  per  un  numero  massimo di 9 unita'
lavorative  -  totale  427  unita'  lavorative  -  codice ISTAT 45340
(numero  matricola  I.N.P.S. 6102363827) - verbale di accordo in data
17  gennaio  2005  per  il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2005;
    g) SITE S.p.a., sede legale in Bologna, unita': Reggio Emilia per
un  numero  massimo  di  20  unita'  lavorative; Vazia (Rieti) per un
numero massimo di 31 unita' lavorative; Cusago (Milano) per un numero
massimo  di  20 unita' lavorative; Latina per un numero massimo di 40
unita'   lavorative;   Roma  per  un  numero  massimo  di  37  unita'
lavorative; San Vitaliano (Napoli) per un numero massimo di 40 unita'
lavorative;  Lusciano  (Caserta)  per  un numero massimo di 57 unita'
lavorative;  Casagiove  (Caserta)  per un numero massimo di 70 unita'
lavorative;  Benevento per un numero massimo di 65 unita' lavorative;
Avellino  per  un  numero massimo di 20 unita' lavorative; Campobasso
per  un  numero massimo di 20 unita' lavorative; Teramo per un numero
massimo  di  10 unita' lavorative; Trieste per un numero massimo di 7
unita'   lavorative;   Udine  per  un  numero  massimo  di  5  unita'
lavorative;  Gorizia  per  un numero massimo di 3 unita' lavorative -
totale  445  unita' lavorative - codice ISTAT 32202 (numero matricola
I.N.P.S. 1307404393) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per
il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
    h)  Valtellina S.p.a., sede legale in Gorle (Bergamo), unita' di:
Modena  per  un numero massimo di 2 unita' lavorative; Noceto (Parma)
per  un numero massimo di 3 unita' lavorative; Canegrate (Milano) per
un  numero  massimo  di  7  unita' lavorative; San Giorgio di Mantova
(Mantova) per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Rimini per un
numero  massimo  di  9 unita' lavorative; Marcianise (Caserta) per un
numero  massimo  di  26  unita' lavorative; Fisciano (Salerno) per un
numero  massimo  di  55  unita'  lavorative;  Avellino  per un numero
massimo  di  20  unita'  lavorative; Latiano (Brindisi) per un numero
massimo di 7 unita' lavorative; Monopoli (Bari) per un numero massimo
di  40  unita'  lavorative;  Lecce per un numero massimo di 31 unita'
lavorative;  Caiolo  (Sondrio)  per  un  numero massimo di una unita'
lavorativa;  Castelletto  Cervo  (Biella)  per un numero massimo di 2
unita'  lavorative; San Mauro Torinese (Torino) per un numero massimo
di  2 unita' lavorative; Castellana (Varese) per un numero massimo di
una  unita' lavorativa; Bergamo Gorle (Bergamo) per un numero massimo
di  23  unita'  lavorative; Brescia per un numero massimo di 4 unita'
lavorative;  Zinasco  (Pavia)  per  un  numero  massimo  di  7 unita'
lavorative  -  totale  244  unita'  lavorative  -  codice ISTAT 45340
(numero  matricola  I.N.P.S. 1201400154) - verbale di accordo in data
17 gennaio  2005  per  il  periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2005;
    i)   Sielte  S.p.a.,  sede  legale  in  S.  Gregorio  di  Catania
(Catania),  unita' di: Torino per un massimo di 50 unita' lavorative;
Biella  per  un massimo di 6 unita' lavorative; Milano per un massimo
di  23  unita'  lavorative;  Vicenza  per  un  massimo  di  3  unita'
lavorative; Padova per un massimo di 8 unita' lavorative; Bologna per
un massimo di 8 unita' lavorative; Firenze per un massimo di 6 unita'
lavorative; Roma e provincia per un massimo di 103 unita' lavorative;
Viterbo  per  un  massimo  di  10  unita'  lavorative; Pescara per un
massimo  di  48  unita'  lavorative; Vasto-Chieti per un massimo di 2
unita'   lavorative;   L'Aquila-Sulmona-Avezzano  (L'Aquila)  per  un
massimo di 23 unita' lavorative; Cagliari per un massimo di 25 unita'
lavorative;  Oristano per un massimo di 22 unita' lavorative; Sassari
per  un massimo di 35 unita' lavorative; Napoli per un massimo di 145
unita'  lavorative;  Salerno  per un massimo di 42 unita' lavorative;
Bari per un massimo di 90 unita' lavorative; Foggia per un massimo di
27 unita' lavorative; Cosenza per un massimo di 82 unita' lavorative;
Catanzaro  per  un  massimo  di  42  unita' lavorative; Lamezia Terme
(Catanzaro)  per  un massimo di 12 unita' lavorative; Reggio Calabria
per  un massimo di 30 unita' lavorative; Catania per un massimo di 60
unita'  lavorative;  Palermo  per un massimo di 51 unita' lavorative;
Messina  per  un  massimo  di  25  unita'  lavorative; Trapani per un
massimo di 8 unita' lavorative; Agrigento per un massimo di 20 unita'
lavorative;   Massafra   (Taranto)   per  un  massimo  di  26  unita'
lavorative;  Ragusa  per un massimo di 20 unita' lavorative; Siracusa
per  un  massimo  di  18  unita'  lavorative;  Eboli (Salerno) per un
massimo  di  20  unita'  lavorative;  Atena  Lucana  (Salerno) per un
massimo  di  10  unita'  lavorative - totale 1100 unita' lavorative -
codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S. 7038539243) - verbale
di accordo in data 26 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2005.