IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nella  seduta  del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso
che  il  titolo  posseduto  dalla  persona  interessata  comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di  istruzione  superiore:  «Zeugnis  u"ber  die  Erste
Staatspru"fung   fu"r   das  Lehramt  an  Gymnasien»,  rilasciato  il
17 maggio 2000 dall'Universita' J.W. Goethe di Francoforte sul Meno;
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  u"ber  die
Zweite  Staatspru"fung  fu"r  das Lehramt an Gymnasien» rilasciato il
30 aprile 2004 dal Land Hessen, posseduto da Nina Harnischfeger, nata
a  Hanau,  il  9 maggio  1974, di cittadinanza comunitaria (tedesca);
sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,   n.   115,  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria
nelle classi di concorso:
      45/A «Lingua straniera» - francese e tedesco;
      46/A «Lingue e civilta' straniere» - francese e tedesco.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 12 aprile 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli