LA COMMISSIONE

  Nel  procedimento  pos.  n.  22130,  relativo  alla valutazione del
codice    di    autoregolamentazione    disciplinante    l'astensione
dall'attivita'   giudiziaria   dei   magistrati   militari,  adottato
dall'Associazione nazionale magistrati militari.
Premesso
  1.  che  con  comunicazioni  del  19 marzo  2004 e 5 luglio 2005 la
Commissione richiedeva all'Associazione nazionale magistrati militari
chiarimenti  in  ordine  alla  adozione  di  uno  specifico codice di
autoregolamentazione    disciplinante   l'astensione   dall'attivita'
giudiziaria dei magistrati militari;
  2.  che,  in  data  7 luglio  2005, il Presidente dell'Associazione
nazionale  magistrati  militari inviava alla Commissione il testo del
codice   di   autoregolamentazione   adottato  dall'Associazione  con
delibera  del  Consiglio direttivo il 6 febbraio 2003, precisando che
lo  stesso  non  risultava precedentemente trasmesso alla Commissione
per le determinazioni di legge;
  3.  che  la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art.
13,  comma  1,  lettera  a)  della legge n. 146/1990, come modificata
dalla  legge  n. 83/2000, con nota del 22 luglio 2005, prot. 10122 ha
richiesto   alle   organizzazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti
riconosciute  ai  sensi  della  legge  n.  30 luglio 1998, n. 281, di
esprimere parere sull'atto di autoregolamentazione;
  4.  che  hanno  espresso  parere  favorevole in ordine al codice di
autoregolamentazione  in  oggetto,  l'Associazione  per  la  difesa e
l'orientamento  dei  consumatori  in  data 27 luglio 2005, e l'Unione
nazionale consumatori in data 29 luglio 2005;
Considerato
  1.  che  l'art.  1,  comma  2,  della legge n. 146/1990 include nei
servizi   considerati  essenziali,  limitatamente  all'insieme  delle
prestazioni  individuate  come  indispensabili ai sensi dell'art. 2",
anche   «   l'amministrazione   della   giustizia,   con  particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale e a
quelli  cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati
in stato di detenzione»";
  2.  che le prescrizioni di legge si riferiscono evidentemente anche
ai soggetti chiamati a svolgere -- a titolo professionale od onorario
--  funzioni  giudiziarie  sia come giudici (ordinari o speciali) sia
come  addetti  agli  uffici  del  Pubblico  Ministero (presso giudici
ordinari o speciali);
  3.  che alla luce dei principi costituzionali, e nel silenzio della
legge  sulla  fonte  della disciplina regolatrice dell'astensione dei
magistrati  dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato
lo strumento del codice di autoregolamentazione;
  4.   che   la   disciplina   approvata   dal   Consiglio  direttivo
dell'Associazione    nazionale   magistrati   militari   prevede   in
particolare:
    a)  un  preavviso  di  almeno  quindici giorni prima dell'inizio"
dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, con indicazione della
durata  e  delle  motivazioni"dell'astensione,  da  comunicarsi  alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, al Ministro della giustizia e
al Ministro della difesa;
    b)   una   durata   massima   della  astensione  di  «tre  giorni
consecutivi»",  con la precisazione che non puo' essere proclamato un
nuovo  periodo  di  astensione  se  non saranno decorsi trenta giorni
dalla conclusione del precedente periodo di astensione";
    c)  l'esclusione  di  forme parziali di astensione dall'attivita'
giudiziaria su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni
interne ai vari uffici";
    d)  l'indicazione  analitica delle prestazioni indispensabili che
vanno  comunque  assicurate  in  caso  di  astensione  dall'attivita'
giudiziaria;
  5.   che   l'insieme   delle   norme   contenute   nel   codice  di
autoregolamentazione   disciplinante   l'esercizio  del  diritto  dei
magistrati  militari  di  astenersi  totalmente  o parzialmente dalle
proprie  funzioni,  appare  coerente  con l'esigenza di assicurare il
contemperamento  del  diritto  all'astensione dei magistrati militari
con  gli  altri  diritti  della persona costituzionalmente garantiti,
nonche'  rispettoso  delle  previsioni  di  cui  alla citata legge n.
146/1990, come modificata alla legge n. 83/2000;
Valuta idoneo
il   codice   di   autoregolamentazione   disciplinante  l'astensione
dall'attivita'   giudiziaria   dei   magistrati   militari,  adottato
dall'Associazione nazionale magistrati militari.
Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, al Consiglio superiore
della  magistratura  militare,  all'Associazione nazionale magistrati
militari, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa;
Dispone inoltre
la  pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 2005
                                               Il presidente: Martone