IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 giugno  2005,  recante  la  dichiarazione  di  «grande evento» nel
territorio  della  provincia  di  Torino,  in  occasione  dei  giochi
olimpici invernali «Torino 2006»;
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari  esteri  306/290210,
pervenuta in data 15 luglio 2005;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'interno  - Dipartimento della
pubblica    sicurezza    -    Ufficio    ordine    pubblico,    prot.
555/OP/2245/2005/CNIO, del 31 agosto 2005;
  Considerato   che,   al   fine   di   agevolare  lo  svolgimento  e
l'organizzazione  dei  giochi  olimpici  invernali  «Torino 2006», si
rende    necessario    individuare    procedure    semplificate   per
l'accreditamento  dei  membri  della  «Famiglia  olimpica» chiamati a
partecipare all'evento di che trattasi;
  Vista  la  nota  della Presidenza del Consiglio dei Ministri 252/p,
del 15 luglio 2005;
  Vista la nota del Ministero delle comunicazioni GM/14272/4680/DL/MG
del 18 luglio 2005;
  Vista  la  nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data
8 settembre 2005;
  Considerato  che,  per  conformare l'ordinamento giuridico italiano
agli  standards  di tariffazione internazionali adottati in occasioni
analoghe, occorre prevedere modalita' di contribuzione per il diritto
d'uso   temporaneo   delle   frequenze  radio  conformi  ai  predetti
standards;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Allo scopo di semplificare le procedure finalizzate al rilascio
degli  accrediti necessari per l'ingresso sul territorio italiano dei
soggetti  partecipanti  ai giochi olimpici invernali «Torino 2006» il
Comitato  Organizzatore  dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali
di  «Torino  2006» rilascia un «Accredito Olimpico» agli appartenenti
alla  «Famiglia olimpica», previa presentazione di richiesta scritta,
da  inoltrarsi  anche  in  forma  elettronica,  da parte dei soggetti
direttamente  interessati  o  dalle  organizzazioni  responsabili. Il
predetto tesserino viene rilasciato sulla base del disposto dell'art.
55  della  Carta  olimpica  e  dell'art. 2 del Contratto della Citta'
ospite  stipulato  a  Seul il 19 giugno 1999 tra il Comitato Olimpico
Internazionale,  la Citta' di Torino e il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano,  nonche'  sulla  base  di  quanto  disposto dalla normativa
comunitaria.
  2.  L'«Accredito  Olimpico»  reca la foto del titolare, gli estremi
del   passaporto   o   di  altro  documento  di  viaggio  valido  del
richiedente,  nonche'  il  numero  del visto rilasciato dal Ministero
degli  affari  esteri.  Tale  numero  e' costituito, in caso di visto
uniforme,  da  sette  caratteri (formati da sei cifre precedute dalla
lettera  C) o, in caso di visto a validita' territoriale limitata, da
otto caratteri (formati da sei cifre e preceduti dalle lettere IT).
  3.  L'accesso  ai  luoghi  specifici  dove si svolgono le gare e le
altre  manifestazioni  previste  per i Giochi Olimpici e Paraolimpici
invernali  di  Torino  2006 e l'esercizio delle funzioni olimpiche e'
assicurato  ai  soggetti ai quali e' rilasciato l'accredito di cui al
precedente comma.
  4.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  provvede  alle necessarie
comunicazioni   del   numero  del  visto  al  Comitato  organizzatore
avvalendosi,   con   oneri   a   proprio  carico,  di  una  struttura
appositamente  costituita,  anche  con l'ausilio delle rappresentanze
diplomatico-consolari.
  5.  Ai  titolari dell'«Accredito Olimpico» si applica la disciplina
di  cui  ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999,  n. 334, come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 ottobre  2004,  n. 334, relativo al
permesso  di  soggiorno  collettivo,  che puo' essere concesso per un
periodo  non  superiore  ai novanta giorni. La medesima disciplina si
estende  anche  ai  cittadini  appartenenti  a  Paesi  non sottoposti
all'obbligo del visto.