IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n.  93, emanato in
attuazione   delle   direttive   90/675/CEE   e  91/496/CEE  relative
all'organizzazione   dei   controlli   veterinari  sugli  animali  in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', e successive
modifiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
salute;
  Visto  il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 maggio  2003,  relativo alle condizioni di polizia
sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale
di  animali  da  compagnia,  che  modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio  e  che  detta  disposizioni in merito alla movimentazione,
senza  finalita'  commerciali, degli animali da compagnia provenienti
da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;
  Vista  la  decisione  2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre
2004,  che  dispone  un  modello  di  certificato  sanitario  per  le
movimentazioni  a  carattere non commerciale di cani, gatti e furetti
provenienti  da  Paesi  terzi  e introdotti nella Comunita', ai sensi
dell'art.  8,  paragrafo  4  del  regolamento  (CE) n. 998/2003 sopra
citato;
  Visti  gli  articoli 12  e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che
impongono agli Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei
controlli  documentali  e  di  identita'  e di stabilire l'elenco dei
luoghi d'ingresso degli animali;
  Considerato  che,  in  assenza  di uno scopo commerciale, non vi e'
l'obbligo  dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione
frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;
  Considerato  altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli,
il  regolamento  (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza
del personale del posto d'ispezione frontaliera;
  Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono
introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento
(CE)  n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati
piu'  agevolmente  in  modo  contestuale  al  controllo  doganale sui
viaggiatori che ne hanno la responsabilita';
  Ritenuto  necessario  pertanto prevedere disposizioni organizzative
per  l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi
da  Paesi  terzi  al  fine di razionalizzarne il complessivo sistema,
evitando  contestualmente  che  l'obbligatorieta' dei controlli sugli
animali  di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per
tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che
ne  hanno  la  responsabilita'  quando  non vi siano motivi di salute
pubblica o di sanita' animale;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  fissa  le  modalita'  organizzative  dei
controlli  sugli  animali  da compagnia di cui al regolamento (CE) n.
998/2003,  provenienti  da  Paesi  terzi,  introdotti  nel territorio
nazionale  al seguito di viaggiatori, senza finalita' commerciali, in
numero inferiore o pari a cinque esemplari.
  2.  Se  gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si
applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 93, ancorche' gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e
siano introdotti senza finalita' commerciali.