IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e che detta disposizioni in merito alla movimentazione, senza finalita' commerciali, degli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare; Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 sopra citato; Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei controlli documentali e di identita' e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali; Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi e' l'obbligo dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993; Considerato altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli, il regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera; Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati piu' agevolmente in modo contestuale al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita'; Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative per l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi da Paesi terzi al fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando contestualmente che l'obbligatorieta' dei controlli sugli animali di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che ne hanno la responsabilita' quando non vi siano motivi di salute pubblica o di sanita' animale; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto fissa le modalita' organizzative dei controlli sugli animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale al seguito di viaggiatori, senza finalita' commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari. 2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorche' gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza finalita' commerciali.