IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle
acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del
3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Lazio;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 6 luglio 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga
al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro  arsenico
inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni
di  Albano  Laziale,  Ciampino,  Capodimonte,  San  Lorenzo  Nuovo  e
Viterbo.
  2. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga
al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro  fluoruro
inferiore  al  Valore  massimo  ammissibile  (VMA)  di 2,5 mg/l per i
comuni di Albano Laziale, Ciampino, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.
  3.  La  regione  Lazio  puo'  stabilire fino al 31 dicembre 2005 la
deroga  al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro
inferiore  al  Valore  massimo  ammissibile  (VMA) di 3,0 mg/l per la
frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale.
  4. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga
al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo   2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro  vanadio
inferiore  al  Valore  massimo  ammissibile  (VMA)  di 160 ug/l per i
comuni di Albano Laziale, Ciampino e Capodimonte.
  5.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga,  e sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  6.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in  attuazione al disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni   dei  predetti  elementi  con  specifico  riferimento
all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
  7.   La  regione  deve  provvedere  affinche'  siano  informate  le
autorita'  competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di
fluoroprofilassi,  affinche'  sia  avvisata  la  popolazione generale
interessata  sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad
elevato  apporto di fluoro ed affinche' venga predisposto un opuscolo
informativo   da   distribuire   nelle  scuole  e  presso  i  servizi
materno-infantili.
  8.  La regione deve provvedere affinche' nella frazione di Cecchina
del comune di Albano Laziale venga segnalato che l'acqua erogata (con
contenuto in fluoruro di 3 mg/l) non venga somministrata a bambini al
di sotto di nove anni di eta'.