IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, recante modifiche al disciplinare della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» ed in particolare la modifica dell'art. 3 relativo alla zona di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria»; Visto il parere favorevole della Regione Siciliana al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» e alla contestuale revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalita' e requisiti per delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), e l'art. 4, comma 1; Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto; Vista la documentazione della commissione preposta per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2005; Vista la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo di Vittoria concernente l'art. 5 del disciplinare di produzione ed attestante, in particolare, la volonta' di eliminare dal suddetto articolo la parola «affinamento» ed «affinamento in bottiglia» laddove presente; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005. 3. La denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.