IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 maggio
1973,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 novembre    1991,   recante   modifiche   al   disciplinare   della
denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»
ed  in  particolare  la  modifica  dell'art.  3 relativo alla zona di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela del vino
«Cerasuolo  di  Vittoria», intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo
di Vittoria»;
  Visto   il   parere   favorevole   della   Regione   Siciliana   al
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei  vini  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e alla contestuale revoca della
denominazione   di   origine   controllata  del  vino  «Cerasuolo  di
Vittoria»;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalita' e
requisiti  per  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento  nei
disciplinari  di  produzione  dei  vini  a  D.O.C.  e  D.O.C.G. ed in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), e l'art. 4, comma 1;
  Visti  i  lavori  e  la  documentazione  della  pubblica  audizione
concernente il riconoscimento suddetto;
  Vista    la   documentazione   della   commissione   preposta   per
l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo di Vittoria» pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 159 dell'11 luglio 2005;
  Vista  la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo
di  Vittoria  concernente  l'art. 5 del disciplinare di produzione ed
attestante,  in  particolare,  la  volonta' di eliminare dal suddetto
articolo  la  parola  «affinamento»  ed  «affinamento  in  bottiglia»
laddove presente;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione
dei  vini  in  argomento,  in  conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal predetto comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di
Vittoria»,  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica
del  29 maggio  1973,  e  successive  modifiche, e' riconosciuta come
denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo
di  Vittoria» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di  Vittoria», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma
1  del  presente  articolo,  le  cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2005.
  3.  La  denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di
Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1973  e  successive  modifiche,  deve intendersi revocata a decorrere
dalla  entrata  in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli
effetti determinatisi.