IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
    Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma 104, della citata legge
30 dicembre  2004, n. 311, che, nel modificare il secondo periodo del
comma  4  dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
subordina  l'avvio delle procedure concorsuali per le Amministrazioni
dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali,  gli  enti pubblici non economici e gli enti di ricerca,
con  organico  superiore  alle  duecento  unita',  all'emanazione  di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    Viste  le richieste delle seguenti Amministrazioni: Ministero dei
beni  culturali ed ambientali, Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  Ministero  delle  comunicazioni,  Corte  dei conti,
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Ministero  del lavoro e
politiche  sociali, Ministero della difesa, Ministero della giustizia
- Ufficio centrale archivi notarili, Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  Ministero  degli affari esteri - Istituto agronomico
per  l'oltremare,  Ministero  delle  politiche agricole e forestali -
Ispettorato  centrale repressione frodi e Dipartimento della qualita'
dei  prodotti  agroalimentari  e dei servizi, Ministero dell'interno,
Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Commissariato del Governo della provincia di Bolzano -
Corte dei conti di Bolzano, Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - IPOST, ENAC, INPDAP,
IPSEMA,  UNIRE gente e cavalli, Agenzie delle dogane e delle entrate,
CRI,  ISTAT, Istituto superiore di sanita', Istituto nazionale per la
fisica della materia, ENEA, APAT, ISPESL, INAF, Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia e CNR;
    Visto  l'art.  1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  prevede  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle
Amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, delle
agenzie,  incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70,
comma  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
dei  principi  e  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1, del predetto
decreto  legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento
della  spesa  complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna  Amministrazione,  tenuto  comunque  conto  del  processo di
innovazione tecnologica;
    Ritenuto,  pertanto,  che  le  Amministrazioni  richiedenti  sono
tenute a rideterminare la propria dotazione organica nel rispetto dei
limiti  e  dei  vincoli  previsti  dal citato art. 1, comma 93, della
30 dicembre 2004, n. 311;
    Ritenuto  di autorizzare in favore delle predette Amministrazioni
un   numero   di   posti  sulla  base  delle  richieste  strettamente
indispensabili  e  prioritarie  e  subordinatamente alla verifica del
rispetto  delle  previsioni  di cui al citato art. 1, comma 93, della
legge  30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle
dotazioni  organiche,  nonche'  dell'espletamento  delle procedure di
mobilita'  volontaria,  anche  con  riferimento  all'acquisizione  di
dipendenti   provenienti   dalla  trasformazione  di  Amministrazioni
pubbliche   e   di   dipendenti   in   situazione   di   eccedenza  o
disponibilita', a cui successivamente dovra' seguire la comunicazione
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
    Ritenuto, altresi', di autorizzare le predette Amministrazioni ad
avviare  procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili
con  i  vincoli  assunzionali previsti dalla citata legge n. 311/2004
per  il  triennio 2005-2007 e in considerazione della scarsita' delle
risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione
ad  assumere previste dal comma 96, dell'art. 1 della citata legge n.
311/2004;
    Ritenuto  che  occorre  dare priorita' ad un numero prefissato di
procedure  di  reclutamento  per  le  sedi  maggiormente  carenti  di
personale,    all'immissione    di   professionalita'   del   settore
informatico,  della  ricerca,  legale,  tecnico  e  sanitario ed alle
richieste  per  le  Amministrazioni  i  cui processi di immissione di
personale  siano  in  linea  con i tassi programmati di riduzione del
numero  dei  dipendenti  e  della  spesa  del personale, nonche' alle
procedure per l'immissione di personale con contratto a tempo ridotto
sulla  base dei dati forniti dalle singole Amministrazioni secondo le
istruzioni  indicate  nella  circolare della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato dell'11 aprile 2005;
    Tenuto  conto  dell'estrema  necessita' rappresentata dalla Corte
dei  conti  di essere autorizzata a bandire procedure concorsuali per
il  personale dirigenziale, informatico e statistico in ragione delle
ulteriori   competenze  attribuite  alla  medesima  Corte  dei  conti
dall'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Ritenuto   che   occorre  dare  priorita'  alle  richieste  delle
Amministrazioni  che  non  hanno  ottenuto,  negli  ultimi  due anni,
l'autorizzazione  all'avvio  delle  procedure  di reclutamento per la
copertura  dei posti vacanti a tempo indeterminato, nonche' di quelle
che  hanno  attivato  nell'ultimo  triennio  procedure  di  mobilita'
volontaria  e  d'ufficio di cui agli articoli 30 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista  le  note  n.  7033/U/Gab del 19 luglio 2005 e n. 28234 del
28 luglio  2005 del Ministero della funzione pubblica con le quali si
chiede il parere del Ministro dell'economia e della finanze in ordine
alla   richieste   di   autorizzazione   a   bandire  delle  predette
amministrazioni;
    Acquisito  il  parere positivo del Ministro dell'economia e delle
finanze  concernente  le  suindicate  richieste  di  autorizzazione a
bandire con nota n. 17515 del 3 agosto 2005;
    Visto  l'art.  34-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
    Ritenuto,  pertanto,  che le predette Amministrazioni possano, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  104, del decreto legislativo 30 dicembre
2005,  n.  311,  essere autorizzate ad avviare le citate procedure di
reclutamento;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre  2004  concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro
senza portafoglio on. Mario Baccini»;
                              Decreta:
    1.  Le Amministrazioni di cui alla tabella 1 allegata al presente
decreto  sono  autorizzate,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 104, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ad  avviare  procedure pubbliche
concorsuali  per  complessivi 2.480 posti cosi' come suddivisi tra le
Amministrazioni di cui alla citata tabella.
    2.  L'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  di  cui al comma
precedente   restano,   comunque,   subordinate   al  rispetto  delle
previsioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311  e dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  come  successivamente  modificato  ed  integrato,  nonche' alla
trasmissione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  Ufficio
personale  pubblica  amministrazione,  e al Ministero dell'economia e
delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
IGOP,   della   copia   dell'atto  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno  di  personale  di  cui  all'art. 39, comma 1, della legge
27 dicembre  1997,  n.  449, e, prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  per  la  verifica del rispetto dei principi in materia di
accesso  e  mobilita'  della  copia del bando di concorso relativo ai
posti autorizzati con il presente decreto.
    3.  Le  procedure  di reclutamento di cui al comma 1 del presente
decreto    possono,    altresi',   essere   avviate   tenendo   conto
dell'effettiva  vacanza  dei  posti in organico relativi alle singole
posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.
    4.   Le   medesime   Amministrazioni  sono,  altresi',  tenute  a
trasmettere  il provvedimento di nomina delle relative commissioni di
concorso  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  9 maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Il  presente  decreto,  previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 4 agosto 2005
                                            p. Il Presidente: Baccini

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14 settembre  2005 Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 174