IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed
esecuzione  dell'accordo  relativo ad un programma internazionale per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nel testo vigente, ed in
particolare l'art. 14;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, ed in particolare l'art. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio 2001, n. 22, recante la
disciplina  delle  scorte  di  riserva di prodotti petroliferi, ed in
particolare l'art. 7;
  Visto   il  manuale  per  la  gestione  dell'emergenza  energetica,
approvato  nell'anno  2003,  di  cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile
2005,  n.  17307,  recante la fissazione dei quantitativi di prodotti
petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;
  Visto  il  decreto  direttoriale 14 aprile 1997 recante istituzione
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
Direzione  generale  per  l'energia  e  le  risorse  minerarie, della
Struttura permanente per l'emergenza energetica;
  Visto  il  decreto  direttoriale 13 gennaio 2005, n. 17294, recante
rinnovo della Struttura permanente per l'emergenza energetica;
  Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di
seguito  indicata  come l'AIE) del 2 settembre 2005 con cui, a motivo
dell'attuale  situazione  di  crisi  dell'industria petrolifera negli
Stati   Uniti   d'America   dovuta  al  disastro  naturale  provocato
dall'uragano  Katrina e alla conseguente riduzione della capacita' di
produzione  di  greggio  e  di  raffinazione  nell'area del Golfo del
Messico,  la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri
per   un'azione   coordinata   di   parziale  utilizzo  delle  scorte
petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di
approvvigionamento  e  definisce  in  via  preliminare  i  contributi
previsti per ciascuno Stato membro;
  Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 2 settembre 2005 con
cui  il  direttore  esecutivo dell'AIE, avendo verificato il consenso
degli  Stati  membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e
conferma i quantitativi e i tempi dell'azione coordinata;
  Considerato  che  ai  sensi  delle soprarichiamate note l'Italia e'
tenuta  a  coprire  per un periodo di trenta giorni una quota pari al
4,1%  del complessivo programma di intervento dell'AIE, pari a 82.870
barili di oli greggi o di prodotti per giorno;
  Considerato  che  l'AIE  con  comunicazione del 6 settembre 2005 ha
manifestato   l'intenzione   di  valutare  l'efficacia  delle  misure
adottate  e  di  provvedere  al  loro  eventuale  aggiornamento nella
riunione del consiglio di direzione fissata per il 15 settembre 2005;
  Considerato  il  verbale  della riunione del 5 settembre 2005 della
Struttura permanente per l'emergenza energetica;
  Considerato  il  verbale  della riunione del 6 settembre 2005 della
Conferenza  dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
  Ritenuto   necessario   ridurre   in   via  temporanea  l'ammontare
obbligatorio delle scorte di riserva di prodotti petroliferi a carico
dei  soggetti  che  immettono  al  consumo  tali  prodotti  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
  Ritenuto  opportuno suddividere l'impegno nazionale di riduzione in
due  parti,  pari  rispettivamente  al 60% di prodotti di categoria I
(benzina)  e  al  40% di prodotti di categoria III (oli combustibili)
per  un  ammontare  equivalente  complessivo  di  330.704  tonnellate
metriche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Riduzione delle scorte petrolifere di riserva
  1.  La  misura delle scorte di riserva di prodotti petroliferi come
determinata  e  ripartita tra i soggetti tenuti a tale obbligo con il
decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive in data 14 aprile
2005,   n.   17307,  e'  ridotta  a  decorrere  dalle  ore  0,00  del
10 settembre  2005  fino  al 2 ottobre 2005, degli ammontari indicati
nel seguito.
  2.  L'ammontare  in  riduzione per il periodo che decorre dalle ore
0,00  del  10 settembre  2005  e  si  conclude  alle ore 24,00 del 16
settembre 2005 e' pari a:
    categoria I (benzine): tonnellate 88.264;
    categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088.
  L'ulteriore ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle
ore  0,00  del  17 settembre  2005  e  si conclude alle ore 24,00 del
2 ottobre 2005, e' pari a:
    categoria I (benzine): 88.264 tonnellate;
    categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate.
  3.  L'ammontare  complessivo della riduzione da conseguire entro il
2 ottobre 2005 e' pertanto pari a:
    categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
    categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
  4. L'ammontare di scorte petrolifere di riserva reso disponibile e'
utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo.