IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326,  che istiuisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
14 luglio  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48
sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente
la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  parere  espresso dal Pharmacovigilance Working Party del
Committee for Human Medicinal Products (CHMP) nella seduta del giugno
2005;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  a base del
principio calcipotriolo;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con  procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla
categoria  degli antidepressivi triciclici, di integrare gli stampati
secondo  quanto  indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della
presente determina.
  2.  Le  modifiche  di  cui  al comma 1, che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto
delle  caratteristiche  del prodotto e per il foglio illustrativo dal
primo  lotto  di  produzione  successivo  all'entrata in vigore della
presente determina.
  3.  Gli  stampati  delle  specialita'  medicinali appartenenti alla
categoria  degli antidepressivi triciclici, autorizzate con procedura
nazionale  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente   determina,   dovranno   riportare  anche  quanto  indicato
nell'allegato 1 della presente determina.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2005
                                                  Il dirigente: Rossi