IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo
1986,   n.   64,  di  disciplina  dell'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento   straordinario  nel  Mezzogiorno  e  in
particolare  l'art.  19,  comma  5, che ha istituito un Fondo cui far
affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995, n. 341; il decreto-legge 23
ottobre  1996,  n.  548,  convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641;  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio  1997,  n.  135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da
ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  provvedimenti  tutti  intesi a finanziare, in conformita' a
quanto  previsto  dal  comma  5  dell'art. 119 della Costituzione, la
realizzazione   di   interventi   speciali  e  aggiuntivi  diretti  a
promuovere  nelle  aree  sottoutilizzate  lo  sviluppo  economico, la
coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri
economici e sociali;
  Viste  le  leggi  23 dicembre  1998,  n.  449  (finanziaria  1999),
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria  2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che,
oltre  ad  assicurare  il  rifinanziamento  della  predetta  legge n.
208/1998  per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto
in  materia  di  autoimprenditorialita'  e  autoimpiego,  credito  di
imposta  per  investimenti  e  credito  di  imposta  per l'incremento
dell'occupazione;
  Vista  la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
  Visti  gli  articoli 60  e  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra
e  si  da'  unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli
interventi  speciali  e  aggiuntivi  a finanziamento nazionale di cui
sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con
i fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a
questo  Comitato  in  ordine  all'andamento  degli  strumenti  e sono
definite  le  procedure  con  cui  questo  Comitato,  presieduto  dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno
all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria
2004) e in particolare i commi:
    129,  che  stabilisce  l'utilizzazione, previa delibera di questo
Comitato,  della  dotazione  del  Fondo  ex  art.  61  della legge n.
289/2002  anche  per  il  finanziamento aggiuntivo degli strumenti di
incentivazione  le  cui  risorse  confluiscono nel fondo ex art. 60 e
attribuisce  a  questo Comitato la competenza a deliberare la diversa
allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;
    130,  lettera a) che integrando l'art. 60, comma 1 della legge n.
289/2002,  allo  stato di attuazione degli interventi e alle esigenze
espresse  dal  mercato aggiunge, tra i criteri ispiratori dell'azione
di riparto, quello dell'accelerazione della spesa in conto capitale e
stabilisce  che le amministrazioni centrali e le regioni presentino a
questo  Comitato  i progetti per investimenti pubblici da finanziare,
indicandone  i  risultati economico-sociali attesi e i cronoprogrammi
di  attivita' e di spesa, prescrivendo, altresi', che tali interventi
siano  attuati  nell'ambito  e  secondo  le  procedure previste dagli
accordi di programma quadro;
  Visto  l'art.  1  della legge 27 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria
per il 2005) ed in particolare i commi:
    15,  con  il  quale,  per  l'anno  2005  si  e'  disposta, per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di finanza pubblica, la limitazione
dei  pagamenti  a  favore dei soggetti beneficiari degli strumenti di
intervento  finanziati  con  il  fondo  per  le  aree sottoutilizzate
nell'importo di 6.550 milioni di euro;
    16,  con  il  quale,  si  e'  stabilito, al fine di assicurare il
rispetto  nel  limite  di  cui  sopra,  che  i soggetti gestori delle
risorse   suindicate   trasmettano   trimestralmente   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e  di  coesione  e  Dipartimento per la ragioneria generale
dello  Stato,  informazioni  sull'ammontare  delle  somme erogate per
singolo strumento e intervento, aggiornando le previsione relative ai
trimestri successivi;
    17,  con  il  quale,  si  consente  che, con apposito decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il limite suindicato possa
essere  incrementato  in  relazione  all'andamento  dei pagamenti del
fondo   investimenti-incentivi   alle   imprese  e  degli  interventi
infrastrutturali   finanziati   dalla  legge  obiettivo,  disponendo,
altresi', che le amministrazioni centrali si conformino all'obiettivo
di  destinare  al  Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in
conto  capitale e adottino opportune direttive perche' tale obiettivo
sia   conseguito  anche  dalle  societa'  di  capitali  a  prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta;
  Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2004, con
la  quale  si  assegnava  al fondo aree sottoutilizzate una dotazione
aggiuntiva  per  gli  anni  2004-2006  pari  a 8.061 milioni di euro,
incrementata per 2.700 milioni di euro, per l'anno 2007, in forza del
comma 128 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003;
  Visto  il  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168, convertito, con
modificazioni,  nella legge 30 luglio 2004, n. 191, con il quale, tra
l'altro,  e'  stata  disposta,  per  l'anno 2004, la riduzione di 100
milioni di euro della dotazione del fondo aree sottoutilizzate per il
quadriennio 2004-2007;
  Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2005, con
la quale si assegna al fondo aree sottoutilizzate una nuova dotazione
aggiuntiva  pari  a  7.844  milioni  di euro, assegnazione oggetto di
rideterminazione  ai sensi della tabella F allegata alla stessa legge
finanziaria per il 2005;
  Visto  il decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, riguardante il «Piano
d'azione  per  lo  sviluppo  economico, sociale e territoriale» ed in
particolare, gli articoli:
    5,   con   il   quale,  si  dispone  che,  per  le  finalita'  di
accelerazione  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui  al comma 1
dell'art.  60  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e successive
modificazioni,  il  CIPE, utilizzando le risorse rese disponibili per
effetto  della  riforma  degli incentivi di cui al successivo art. 8,
finanzi  prioritariamente, per un importo non inferiore a 750 milioni
di  euro,  gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche,  selezionati  secondo i principiadottati con la delibera
di  questo  Comitato  del  29 settembre  2004, n. 21, e che lo stesso
destini   una   quota  del  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  al
finanziamento di interventi di riqualificazione e miglioramento delle
infrastrutture  materiali  e  immateriali  delle  citta' e delle aree
metropolitane,  da individuarsi con le modalita' e i criteri previsti
dal punto 1.1 della delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20;
    6,  comma  14, con il quale, si assegna al CIPE la determinazione
della  quota  annuale  delle  risorse  del fondo aree sottoutilizzate
destinate  al  finanziamento  dei  contratti  di localizzazione e, in
generale,  dell'intervento  di Sviluppo Italia per l'attrazione degli
investimenti;
    7,  comma  1,  con  il  quale si conferma l'impegno di utilizzare
risorse  del  FAS  per  la  realizzazione delle infrastrutture per la
larga   banda  di  cui  al  programma  approvato  con  delibera  CIPE
13 novembre 2003, n. 83;
    8, con il quale:
      si  dettano i principi cui si ispira la riforma delle modalita'
di  concessione  delle  agevolazioni  per  investimenti  in attivita'
produttive, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1992, n. 488, e dell'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed
f)  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, al fine di favorire lo
sviluppo  del  mercato  del  credito  nelle  aree  sottoutilizzate e,
quindi,   migliorare   la   competitivita'  del  sistema  produttivo,
compensando  le  difficolta'  di  approvvigionamento  delle piccole e
medie imprese sul mercato del credito;
      si  dispone  che  nel  primo  biennio  il  CIPE assegni, per il
finanziamento  del  contributo  in  conto  capitale, una quantita' di
risorse  in  grado  di  attivare, unitamente con quelle rivenienti da
rinunce  e  revoche,  un volume di investimenti privati equivalente a
quello  medio agevolato nel precedente biennio, assicurando comunque,
in   fase  di  prima  attuazione  un  trasferimento  da  incentivi  a
investimenti  pubblici  materiali  e  immateriali non inferiore a 750
milioni di euro;
    11, comma 10, con il quale si riduce l'autorizzazione di spesa di
cui  all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
rideterminata  ai  sensi  delle tabelle D e F della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di
euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni
di  euro  per  l'anno  2008,  con conseguente ulteriore riduzione del
limite  dei pagamenti indicato all'art. 1, comma 15, lettera a) della
legge  30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 pari a 50 milioni di
euro;
  Vista  la  propria  delibera  29  settembre  2004,  n. 19 (Gazzetta
Ufficiale  n.  254/2004),  di  riparto generale delle risorse per gli
interventi  per le aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004/2007,
con   la   quale   e'  stato  accantonato,  al  punto  3,  in  attesa
dell'adozione  della  riforma  degli incentivi, l'importo di 1.528,50
milioni  di  euro da ripartire in relazione all'efficacia e rapidita'
degli  interventi,  allo  stato  di  attuazione  degli  stessi,  alle
esigenze    espresse    dal    mercato   e   all'effettivo   rispetto
dell'accelerazione  della  spesa  in  conto capitale, dando priorita'
agli   incentivi   oggetto   di   riforma,   ai  progetti  pilota  di
incentivazione  e  al  progetto  banda  larga, una volta acquisiti da
questo Comitato i rapporti attestanti il loro stato di avanzamento;
  Considerato  che  il citato decreto-legge n. 35/2005, approvando la
riforma  degli  incentivi,  impone l'immediato utilizzo delle risorse
accantonate  in favore del sistema degli incentivi oggetto di riforma
e  per  la  prioritaria  attuazione alle disposizioni aventi forza di
legge,  fermi  restando  gli  impegni  assunti  da questo Comitato in
ordine  al prioritario e tempestivo finanziamento dei progetti pilota
di     incentivazione     (localizzazione     e     filiera/distretto
agro-alimentare),   del   programma   di   banda  larga,  nonche'  al
finanziamento,  con  un  volume  di  risorse  adeguate  alle esigenze
espresse  dal  mercato,  degli incentivi all'autoimprenditorialita' e
autoimpiego;
  Considerato  che  e',  quindi,  prioritario destinare, a carico del
predetto accantonamento di 1.528,50 milioni di euro, l'importo di 750
milioni di euro al finanziamento del programma di accelerazione della
spesa  in  conto capitale e di contrasto del ciclo economico avverso,
previsto  dall'art.  5,  comma  1, del decreto-legge n. 35/2005, che,
integrato con ulteriori risorse tratte dalla dotazione aggiuntiva del
FAS,  sara'  ripartito con successiva delibera di questo Comitato tra
le  due  macro-aree  (Mezzogiorno  e Centro Nord) secondo la consueta
ripartizione  85%-15%,  per  finanziare  progetti  maturi in grado di
assorbire  nel primo biennio una quota significativa e, comunque, non
inferiore ad un terzo del totale delle risorse assegnate;
  Considerato  che  i progetti saranno scelti tra quelli inseriti nel
Programma  infrastrutture  strategiche (PIS) approvato, in attuazione
della  legge  n.  443/2001,  con  la  delibera  di questo Comitato n.
121/2001,  attraverso  selezione  congiunta  tra  il  Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione,
avvalendosi  in  particolare  dell'UVER  del  MEF  e  della Struttura
tecnica di missione del MIT;
  Ritenuto  opportuno,  anche  in  relazione alla previsione puntuale
degli  articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, e, dei commi 16
e  17  dell'art. 1 della legge n. 311/2004, rafforzare la valutazione
di  efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni
di  riparto delle risorse e il monitoraggio sull'impiego delle stesse
avvenga attraverso una base informativa completa e tale da assicurare
effettiva unitarieta' strategica delle decisioni;
  Su  proposta  dei  Ministri  dell'economia  e delle finanze e delle
attivita' produttive;
                             Prende atto
delle finalizzazioni di spesa previste dagli articoli 5, comma 1, e 8
del   decreto-legge   n.  35/2005,  che  comportano  la  destinazione
dell'accantonamento  di  1.528,50  milioni  di euro di cui al punto 3
della  delibera  n.  19/2004  richiamata  in  premessa  a  favore dei
seguenti impieghi:

           ----> vedere TABELLE a pag. 54 della G.U. <----

  In  particolare, in applicazione delle richiamate finalizzazioni di
spesa previste dal decreto-legge n. 35/2005:
    l'importo  di 529,38 milioni di euro di cui alla lettera c) della
precedente  tavola  di  riparto,  e'  assegnato  al  Ministero  delle
attivita'  produttive  per  la  concessione  di  contributi  in conto
capitale   alle   imprese   che  realizzino  investimenti  produttivi
finanziati  attraverso  bandi che, in conformita' con i principi e le
modalita'  introdotte  dallo  stesso  decreto legge n. 35/2005, siano
emessi in data successiva alla presente deliberazione;
    l'importo  di  249,12  milioni  euro di cui alla lettera d) della
predetta  tavola di riparto e' assegnato al Ministero delle attivita'
produttive  per la concessione, secondo le nuove modalita' introdotte
dal  decreto-legge  n.  35/2005, di contributi in conto capitale alle
imprese  che  realizzino investimenti produttivi attraverso contratti
di programma, le cui procedure sono disciplinate dalla delibera n. 26
del  25 luglio  2003  e per i quali non sia stata ancora acquisita da
parte  di  questo  Comitato  la  formale  proposta  di  contratto del
Ministro delle attivita' produttive;
    l'importo  di  750  milioni  di euro di cui alla lettera b) della
richiamata  tavola  di  riparto,  che  sara' assegnato con successiva
delibera   di   questo  Comitato,  coerentemente  con  gli  obiettivi
dell'accelerazione della spesa e della premialita' previsti dall'art.
5,  comma  1, del decreto-legge n. 35/2005 e con modalita' analoghe a
quelle  gia'  adottate con la delibera n. 21/2004, sara' destinato al
finanziamento  di interventi, inclusi nel programma di infrastrutture
strategiche, che, avendo necessita' di risorse finanziarie aggiuntive
per  il  quadriennio  2005/2008  per  la loro completa realizzazione,
presentino  la  capacita'  di  produrre spesa in misura significativa
negli  anni  2005-2006.  Nella  successiva  delibera saranno indicati
anche  tempi  di  attuazione, modalita' relative alle informazioni da
fornire  a  questo  Comitato,  sanzioni  e  premialita'  collegate al
rispetto dei cronoprogrammi di spesa. Dette risorse saranno integrate
da  una appropriata quota di risorse aggiuntive che sara' determinata
da  questo  Comitato in sede di riparto generale delle risorse per il
quadriennio  2005-2008.  Nel programma si garantira' l'usuale riparto
85-15% fra le macro aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord.
                              Conferma
l'impegno  di  questo Comitato, in attuazione delle indicazioni della
delibera  n.  19/2004,  a finanziare prioritariamente, con le risorse
aggiuntive  recate  dalla  legge finanziaria 2005, il programma banda
larga,  i  progettipilota  di  incentivazione  (contratti  di filiera
agroalimentare  e  contratti  di  localizzazione),  gli  strumenti di
incentivazione    dell'autoimprenditorialita'   e   dell'autoimpiego,
gestiti  dalla  societa' Sviluppo Italia S.p.a., nonche' il programma
di riqualificazione delle citta' e delle aree metropolitane.
                               Prevede
che - al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 1,
commi  16  e  17,  della  legge  finanziaria  per  il 2005, in ordine
all'obbligo   di  fornire  informazioni  non  solo  sugli  interventi
finanziati  dal  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate, ma anche sulla
realizzazione  dell'obiettivo  di destinare almeno il 30% della spesa
ordinaria  nel  Mezzogiorno  -  le  Amministrazioni  destinatarie  di
assegnazioni  per  le  aree  sottoutilizzate sono tenute a compilare,
entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione  di ciascun trimestre, le
schede di rilevazione (allegati 1 e 2 alla presente delibera) redatte
secondo  lo  schema  di  ricognizione  del  grado di attuazione degli
interventi  di  cui  all'allegato  1  della  delibera  n. 16/2003, in
relazione  al  complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse
assegnate.  La  rilevazione  e'  accompagnata  da  una  relazione che
illustri  le  informazioni  sullo  stato di utilizzo delle risorse, e
sulle iniziative adottate in qualita' di azionista di riferimento nei
confronti  di societa' di capitali a partecipazione pubblica «diretta
o indiretta» perche' le stesse si conformino al medesimo obiettivo.
  Con  la  stessa  cadenza  temporale le Amministrazioni centrali e i
soggetti  gestori  degli  strumenti  di  intervento finanziati con le
risorse  per  le aree sottoutilizzate trasmettono al Dipartimento per
le  politiche  di  sviluppo  e  coesione  e a quello della Ragioneria
generale  dello  Stato,  per  ciascuno  di  essi, una scheda conforme
all'allegato  3  della  presente delibera, in cui si danno notizie in
ordine al livello di erogazione realizzato nel trimestre precedente e
alla  previsione  del  profilo  di  spesa atteso, nei sette trimestri
successivi.
    Roma, 18 marzo 2005

                                                 Il Presidente
                                                  Berlusconi
Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte di conti il 14 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 44