IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento
della    direttiva    2004/58/CE   del   23 aprile   2004,   relativo
all'iscrizione  delle  sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl,
bromoxynil,  desmedipham,  ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Visto   l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale
18 giugno  2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari contenenti phenmedipham dovevano presentare al
Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto:
    Visto   l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale
18 giugno  2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
phenmedipham  non  avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma  2  del  medesimo  decreto  si intende revocata a decorrere dal
1° settembre 2005;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale   18 giugno  2004  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva phenmedipham
revocati   ai   sensi   dell'art.  2,  comma  3  del  citato  decreto
ministeriale 18 giugno 2004;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva phenmedipham la
cui  autorizzazione  all'immissione  in commercio e' stata revocata a
far  data  dal  1° settembre  2005,  conformemente  a quanto disposto
dall'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.