IL DIRETTORE GENERALE

             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001 di recepimento della
direttiva  2001/21/CE  della  Commissione  del 5 marzo 2001, relativo
all'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari   indicati   nell'allegato   al   presente   decreto  ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Considerato   altresi'   che   i   prodotti  fitosanitari  indicati
nell'allegato  al  presente  decreto  hanno superato positivamente la
prima  fase  di  adeguamento  alle  condizioni  di  iscrizione  della
sostanza  attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo
n. 194/1995;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto  ministeriale 20
novembre   2001   che  indica  il  31 dicembre  2011  quale  scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza  attiva tiabendazolo nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  fino alla scadenza di
iscrizione della sostanza attiva stessa;
  Considerato  altresi  che  e'  attualmente  in  corso l'esame della
documentazione  per la valutazione secondo i principi uniformi di cui
all'allegato  VI  del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995 dei
prodotti fitosanitari di cui trattasi;
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011
i  prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato,  fatti  salvi  gli
adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente
decreto,   contenenti   la   sostanza   attiva   tiabendazolo,   sono
ri-registrati  provvisoriamente  fino  al  31 dicembre  2011, data di
scadenza   dell'iscrizione   della   sostanza   attiva   tiabendazolo
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
  2.   Sono  fatti  salvi  gli  adeguamenti  alle  conclusioni  della
valutazione  secondo  i  principi uniformi di cui all'allegato VI del
citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2005
                                      p. Il direttore generale: Ferri