IL DIRETTORE GENERALE
                       della g1ustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Mair  Egon, nato a Brunico (Italia) il
27 aprile  1978,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003,  il  riconoscimento del titolo professionale di «Klinischer
Psychologe»  e di «Gesundheitspsychologe» conseguito in Austria, come
attestato  dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco,
ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  dell'esercizio  in  Italia della
professione di psicologo;
  Rilevato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di
«Magister    der    Naturwissenschaften»    conseguito    presso   la
«Leopold-Franzens  Universitat  Innsbruck» in data 13 novembre 2003 e
rilasciato  in  data  30 gennaio 2004, titolo dichiarato equipollente
alla  laurea italiana in «Psicologia - Indirizzo psicologia clinica e
di  comunita» con decreto dell'Universita' di Bolzano datato 19 marzo
2004;
  Preso  atto  che  il  sig.  Mair  risulta  iscritto  all'Albo degli
psicologi  clinici  e  all'Albo  degli  psicologi  della salute, come
attestato  dal  sopra  nominato  Ministero federale austriaco in data
21 febbraio 2005;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  dimostrato lo svolgimento di
tirocinio professionale dal 2004 al 2005, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
23 giugno 2005;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di  psicologo  -  sez.  A,  per  cui non appare necessario
applicare le misure compensative;
                              Decreta:

  Al  sig.  Mair  Egon,  nato  a  Brunico (Italia) il 27 aprile 1978,
cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa
quali  titoli  cumulativamente  abilitanti  per l'iscrizione all'albo
degli  psicologi,  sezione  A,  e  l'esercizio  della  professione in
Italia.
    Roma, 8 settembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele