IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 18 giugno 2004 di recepimento
della    direttiva    2004/58/CE   del   23 aprile   2004,   relativo
all'iscrizione  delle  sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl,
bromoxynil,  desmedipham,  ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno
2004,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti  alpha-cypermethrin  dovevano  presentare al
Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto  l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno
2004,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei    prodotti    fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
alpha-cypermethrin  non  avente  i  requisiti  di  cui  all'art.  1 e
all'art.  2,  comma  2  del  medesimo  decreto  si intende revocata a
decorrere dal 1° settembre 2005;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale   18 giugno  2004  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti     fitosanitari     contenenti     la    sostanza    attiva
alpha-cypermethrin  revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato
decreto ministeriale 18 giugno 2004;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  allegato  al  presente  decreto  e'  riportato l'elenco dei
prodotti     fitosanitari     contenenti     la    sostanza    attiva
alpha-cypermethrin  la cui autorizzazione all'immissione in commercio
e'  stata  revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a
quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  3  del  decreto  ministeriale
18 giugno 2004.