IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  19/2001 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Raducka  Stefania Krystyna, nata a
Walbrzych  (Polonia)  il 15 dicembre 1961, cittadina polacca, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo n.
115/1992,  cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003,
il   riconoscimento   del   suo  titolo  accademico-professionale  di
«Magistra  Psychologii»  conseguito in Polonia presso la «Uniwersytet
Wroclawski» (Polonia) in data 5 luglio 1985 e rilasciato il 22 agosto
1985 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della
professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente ha svolto attivita' professionale in
Polonia dal 1985 al 2000, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 26 luglio 2005;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo  -  sez.  A e quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia)
il  15 dicembre 1961, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.