IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 19/2001 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il 15 dicembre 1961, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale di «Magistra Psychologii» conseguito in Polonia presso la «Uniwersytet Wroclawski» (Polonia) in data 5 luglio 1985 e rilasciato il 22 agosto 1985 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente ha svolto attivita' professionale in Polonia dal 1985 al 2000, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez. A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il 15 dicembre 1961, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.