IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli e successive integrazioni;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio
1957  a  Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in
Bulgaria  di cui e' in possesso dall'8 settembre 1994, come attestato
dal  Consiglio  del collegio degli avvocati di Plovdiv (Bulgaria), ai
fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione
di avvocato;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
Giurista» presso l'Universita' di Sofia «Kliment Ohridski» (Bulgaria)
nell'aprile 1982 e rilasciato in data 18 giugno 1982;
  Preso   atto  che  il  sig.  Stanev  ha  conseguito  la  laurea  in
Giurisprudenza presso l'Universita' di Bologna «Alma Mater Studiorum»
in data 12 giugno 2001;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 maggio 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Stanev  Ivan  Petrov,  nato  il 2 febbraio 1957 a Plovdiv
(Bulgaria),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale  di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.