IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni; Vista l'istanza del sig. Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio 1957 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Bulgaria di cui e' in possesso dall'8 settembre 1994, come attestato dal Consiglio del collegio degli avvocati di Plovdiv (Bulgaria), ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di Giurista» presso l'Universita' di Sofia «Kliment Ohridski» (Bulgaria) nell'aprile 1982 e rilasciato in data 18 giugno 1982; Preso atto che il sig. Stanev ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Universita' di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 12 giugno 2001; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Decreta: Art. 1. Al sig. Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio 1957 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.