IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Peixoto Solange, nata il 24 aprile
1967  a Vitoria (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.   115/1992,   il   riconoscimento   del  titolo  professionale  di
«Assistente  social»  conseguito  in  Brasile presso la «Universidade
Federal  do  Espirito  Santo» di Vitoria (Brasile) in data 5 novembre
1991  e  rilasciato  in  data  28 novembre  1991 ai fini dell'accesso
all'albo  degli assistenti sociali - sezione B ed esercizio in Italia
della professione di assistente sociale;
  Preso  atto  che  la  richiedente  risulta essere stata iscritta al
«Conselho  Regional de Servico Social» di Vitoria dal 27 ottobre 1991
al 26 aprile 1994 e dal 13 novembre 1997 al 13 novembre 2000;
  Preso  atto che la sig.ra Peixoto ha svolto attivita' professionale
in Brasile, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 aprile 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria espresso nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale  completa  ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo  degli  assistenti  sociali,  come  risulta dai certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  integrazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999 e successive integrazioni, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato che la sig.ra Peixoto possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura di Como in data 30 agosto 1999, rinnovato
in  data  4 dicembre  2001  con validita' fino al 27 ottobre 2006 per
motivi familiari;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Peixoto  Solange,  nata  il  24 aprile 1967 a Vitoria
(Brasile),  cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo  degli  «assistenti  sociali» e l'esercizio in Italia della
omonima professione, fatta salva la perdurante validita' del permesso
di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 16 settembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele