IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli e successive integrazioni;
  Vista  l'istanza  del  sig. Iovino Andrea, nato il 20 luglio 1974 a
Poggiomarino  (Italia),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado»
di  cui  e' in possesso, rilasciato dall'«Universidad Santa Maria» di
Caracas  (Venezuela)  in  data  3 novembre 2001, ai fini dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato  che il richiedente e' iscritto al «Colegio de Abogados
del Distrito Capital» (Venezuela) dal 2002 con il n. 49926;
  Vista  l'esperienza  professionale documentata in atti e il diploma
di  Master  universitario  di  secondo  livello in diritto tributario
«Antonio  Berlieri»  conseguito  presso  l'«Alma  Mater Studiorum» di
Bologna nel 2004;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 27 maggio 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Iovino  Andrea,  nato  il  20 luglio  1974 a Poggiomarino
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.