IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Brena Maye Teresa Lourdes, nata a Lima
(Peru)   il   27 settembre  1959,  cittadina  peruviana,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di psicologo, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Titulo  de licenciada en psicologia» presso l'«Universidade Nacional
Federico Villareal» il 26 aprile 1999;
  Considerato  che  la  richiedente e' iscritta presso il «Colegio de
Psicologos  del  Peru»  come  attestato in data 1° marzo 2005, con il
numero di matricola 9379;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 28 aprile 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui
lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un
numero  indeterminato  di  rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  Questura  di  Roma, come da
quest'ultima confermato in data 20 luglio 2001;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Brena  Maye  Teresa  Lourdes,  nata  a Lima (Peru) il
27 settembre  1959,  cittadina  peruviana,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 16 settembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele