IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos
Aires  (Argentina)  il 13 novembre 1969, cittadina argentina, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  psicologa  e  psicoterapeuta  ai fini dell'accesso
all'albo  e  l'esercizio  in  Italia della professione di psicologa e
psicoterapeuta.
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«licenciada  en  psicologia»  presso  l'«Universidad del Salvador» il
17 dicembre 1992;
  Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de
Salud» dal 15 febbraio 1994, con matricola n. 23277;
  Preso  atto  che la migrante ha gia' ottenuto il riconoscimento del
titolo  di  psicologo  con  decreto  di  questo  Ministero,  in  data
27 agosto 2004;
  Preso  atto  della  documentazione  nel  campo  della psicoterapia,
presentata dalla sig.ra Hernandez;
  Visto  il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta
del 28 aprile 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nell'albo  degli  psicologi anche per l'attivita' di
psicoterapeuta  e  che  pertanto non sia necessaria l'applicazione di
alcuna misura compensativa;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002  e  14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 non e'
richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  Questura  di Alessandria in data 19 maggio 2005 con
scadenza il 14 aprile 2007, per motivi familiari;
                              Decreta:
  Alla   sig.ra   Hernandez   Carina  Susana,  nata  a  Buenos  Aires
(Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi,  sez. A e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 16 settembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele