IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino
  Visto  l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, come modificato
dal   decreto   legislativo   17 gennaio  2003,  n.  6,  che  assegna
all'autorita'  di  vigilanza  la  facolta'  di sciogliere le societa'
cooperative  e  gli  enti  mutualistici,  che non perseguono lo scopo
mutualistico  o  non  sono in condizione di raggiungere gli scopi per
cui  sono  stati  costituiti o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  d'esercizio  o  non  hanno compiuto atti di
gestione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo  1996  ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
  Esaminati  i  verbali  ispettivi  e  la documentazione agli atti di
questa  direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate
societa'  cooperative  trovasi  nelle  condizioni  previste dall'art.
2545-septiesdecies   del   codice   civile,   nonche'   dai   decreti
ministeriali  17 luglio  2003  in  materia  di nomina del commissario
liquidatore;
  Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento
di  scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  alla  data odierna non sono pervenute opposizioni
all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande
tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                               Dispone
lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore, ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice civile, delle societa' cooperative di
seguito elencate:
    1.  Societa'  cooperativa  «I.C.S. Servizi integrati a r.l.», con
sede  legale  in  Torino,  via Palmieri n. 34/bis, costituita in data
5 febbraio  2002  per rogito notaio dott. Angelo Chianale, pos. prov.
n. 7357, partita Iva n. 08391630012;
    2.  Piccola  societa'  cooperativa «Torino 2006 a r.l.», con sede
legale in Torino, corso Lombardia n. 173, costituita in data 18 marzo
2002  per  rogito  notaio  dott.  Franco  Franchini, pos. prov. 7369,
partita Iva n. 08414220015;
    3.  Societa'  cooperativa  agricola «Alta Langa a r.l.», con sede
legale  in  Torino,  corso  F.  Turati  n.  11/C,  costituita in data
24 aprile  1992 per rogito notaio dott. Giovanni Maccagno, pos. prov.
n. 5789, partita Iva n. 06327050016.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammesso ricorso all'autorita' di
vigilanza,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 16 settembre 2005
                                     Il direttore provinciale: Grippa