IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 16 lettera d);
  Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003,
10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004,
28 settembre  2004,  20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per  il
controllo  sui  formaggi  sardi  a D.O.P.», con decreto del 27 luglio
1999, e' stata prorogata fino al 23 ottobre 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta «Pecorino sardo» allo schema tipo
di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002,
protocollo n. 62118;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento
della  Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata
con  decreti  16 luglio  2002,  20 novembre  2002,  26 febbraio 2003,
10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004,
28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005.