IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno  2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con
decreto  del  24 gennaio  2003, e' stata prorogata fino al 31 ottobre
2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Fontina»  allo  schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 21 marzo 2002,
protocollo n. 61438;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Fontina» registrata con il
regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia
prorogata  con  decreti  10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio
2004,  10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno
2005,  e  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal
31 ottobre 2005.