IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
31 maggio  2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con
decreto  del  24 gennaio  2003, e' stata prorogata fino al 23 ottobre
2005;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Gorgonzola» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'   prorogata   con   decreti  10 giugno  2003,  24 ottobre  2003,
12 febbraio  2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005
e  23 maggio  2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 23 ottobre 2005.