IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 23 ottobre 2005; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005.