IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Vista  la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;
    Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa
riferimento  al  costo  del  lavoro  determinato  periodicamente,  in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla   base  dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
collettiva    stipulata    dai    sindacati   comparativamente   piu'
rappresentativi,    delle   norme   in   materia   previdenziale   ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
    Considerata  la  necessita'  di  determinare  il costo orario del
lavoro  per  i  dipendenti  da aziende del settore turismo - comparto
aziende alberghiere;
    Esaminato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per i
dipendenti   da  aziende  del  settore  turismo  -  comparto  aziende
alberghiere,  stipulato  il  19 luglio  2003 tra Federalberghi, FIPE,
FAITA,  FIAVET,  FEDERRETI  con  la partecipazione di Confcommercio e
FILCAMS  CGIL,  FISASCAT  CISL,  UILTTuCS  UIL,  nonche'  il CCNL del
23 luglio  2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con
la partecipazione di Confcommercio e UGL - terziario;
    Sentite  le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori   firmatarie  del  sopraindicato  contratto,  al  fine  di
acquisire  dati  sugli  elementi  di  costo variabili e peculiari del
settore di attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende
del  settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese
di luglio 2005, e' determinato a livello nazionale nell'unita tabella
che fa parte integrante del presente decreto.