IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»; Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Considerata la necessita' di determinare il costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere; Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, stipulato il 19 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTTuCS UIL, nonche' il CCNL del 23 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e UGL - terziario; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita'; Decreta: Art. 1. Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005, e' determinato a livello nazionale nell'unita tabella che fa parte integrante del presente decreto.