IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
  Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 maggio 2001, n. 116, registrato
alla Corte dei conti il 13 agosto 2001, il quale prevede, all'art. 5,
comma  2,  che  entro  centoventi  giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale del Piano triennale, i soggetti proponenti
debbano  inviare,  pena  l'esclusione,  la  eventuale  documentazione
integrativa  necessaria  e/o  documentazione  relativa alla immediata
realizzabilita' degli interventi;
  Visto  l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  n. 40 del
10 dicembre 2004, «Piano degli interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari», registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio
2005  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 57 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  77  del  4 aprile  2005,  che  conferma  il termine di
centoventi  giorni  dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del  succitato  decreto  per  la  presentazione  della documentazione
integrativa dei progetti presentati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 luglio  2005,  n.  26,  che ha
differito  al  30 settembre  2005  il  termine  di  scadenza  per  la
presentazione   della   eventuale   documentazione   integrativa  e/o
documentazione   relativa   alla   immediata   realizzabilita'  degli
interventi  per  alloggi e residenze per studenti universitari di cui
alle  leggi  14 novembre 2000, n. 338, art. 1, e 23 dicembre 2000, n.
388;
  Vista la nota n. 3432/A4-ISTR del 22 settembre 2005 con la quale la
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome richiede una
ulteriore  proroga  al  31 ottobre  2005  dei termini previsti per la
presentazione  della  succitata  documentazione,  ferma  restando  la
possibilita' di iniziare ad esaminare i progetti pervenuti;
  Tenuto  conto  che  la  suddetta richiesta di proroga consentira' a
tutte   le   regioni  di  completare  gli  adempimenti  previsti  per
l'attuazione    dei   piani   regionali   relativi   alle   residenze
universitarie;
  Tenuto  conto, altresi', che la richiesta di proroga dei termini al
31 ottobre  non  causera' ritardi nelle procedure di assegnazione dei
cofinanziamenti previsti dalla legge n. 338/2000 in quanto i progetti
nel frattempo presentati potranno essere comunque istruiti;
  Ritenuto,  pertanto,  per le suesposte considerazioni, di differire
al 31 ottobre 2005 la scadenza del termine per la presentazione della
documentazione citata in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  a) Il  termine  di  scadenza  per  la presentazione della eventuale
documentazione  integrativa  e/o  della  documentazione relativa alla
immediata  realizzabilita'  degli  interventi per alloggi e residenze
per studenti universitari, previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto
ministeriale 9 maggio 2001, n. 116 e confermato dall'art. 6, comma 1,
del  decreto  ministeriale  10 dicembre  2004  n. 40, e' differito al
31 ottobre 2005;
  b) nelle  more  dello  spirare  del  termine di cui alla precedente
lettera  a)  le  competenti  strutture del Ministero provvederanno ad
istruire i progetti presentati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Moratti