L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 settembre 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  27 dicembre  2001, n. 317/01 (di seguito:
deliberazione n. 317/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2003,  n. 67/03 (di
seguito: deliberazione n. 67/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  7 luglio  2003,  n.  73/03 (di
seguito: deliberazione n. 73/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 20 novembre 2003, n. 132/03 (di
seguito: deliberazione n. 132/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 18/04;
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
per  il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A
alla  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04, come
successivamente   modificato   ed   integrato   (di   seguito:  testo
integrato);
  Considerato che:
    il  testo  integrato e le deliberazioni dell'Autorita' in materia
di  dispacciamento  prevedono, tra l'altro, che le partite di energia
elettrica  alla  base  della  liquidazione  dei  corrispettivi  per i
servizi  di  trasporto, misura, vendita e dispacciamento dell'energia
elettrica  devono  essere calcolate utilizzando fattori convenzionali
di perdita di energia elettrica sulle reti fissati dall'Autorita';
    la  deliberazione  n.  67/03  ha  modificato  il Testo integrato,
istituendo  un'apposita  componente  tariffaria (UC5) a copertura dei
costi  sostenuti  dalla  societa'  Gestore della rete di trasmissione
nazionale   (di   seguito:   il   Gestore   della   rete)  a  seguito
dell'approvvigionamento    dell'energia    elettrica   necessaria   a
compensare  l'eventuale  differenza  tra  perdite effettive e perdite
convenzionali   nel  sistema  elettrico  nazionale,  nell'ambito  del
servizio di dispacciamento;
    nel  corso  dell'istruttoria  conoscitiva sulle modalita' e sugli
esiti  dell'applicazione  della  disciplina  riguardante  le  partite
fisiche   di  energia  elettrica  immessa  e  prelevata  nel  sistema
elettrico,  avviata  con  la  deliberazione  n. 73/03, l'Autorita' ha
riscontrato  la  non  corretta  applicazione  da  parte delle imprese
distributrici,  per  l'anno  2002 e per il primo semestre 2003, della
disciplina  relativa  alle perdite convenzionali di energia elettrica
nelle  reti;  e  che,  con la deliberazione n. 132/03, l'Autorita' ha
diffidato  le  medesime imprese ad adottare correttamente la predetta
disciplina;
    la  deliberazione  n. 132/03 e' stata annullata dal TAR Lombardia
con sentenze n. 203/05 e n. 2474/04;
    l'Autorita',  nell'uniformarsi  al  predetto  giudicato, intende,
previa consultazione, adottare un nuovo provvedimento che consenta la
corretta  applicazione  da  parte  delle  imprese distributrici della
disciplina relativa alle perdite convenzionali nelle reti;
    con  lettera  del 29 luglio 2005 (protocollo Autorita' 017668 del
10 agosto  2005) il Gestore della rete, in risposta alla nota inviata
dalla  Direzione  energia  elettrica dell'Autorita' in data 22 luglio
2005 (protocollo Autorita' GB/M05/ 3139/cp), ha attestato che i costi
a  carico  del  medesimo  Gestore della rete per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica necessaria alla compensazione della differenza
tra  perdite  effettive e perdite convenzionali nelle reti sono stati
pari  a  214  milioni di euro nell'anno 2002 ed a 121 milioni di euro
nell'anno  2003;  e  che  con  riferimento  al  primo trimestre 2004,
anteriormente   all'avvio  del  dispacciamento  di  merito  economico
(1 aprile  2004), il Gestore della rete stima che tali costi siano di
poco inferiori ai 35 milioni di euro;
    l'annullamento della deliberazione n. 132/03 comporta, nelle more
dell'adozione  di ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorita', la
necessita'  di  ricalcolare le partite di energia relative al 2002 ed
al  primo  semestre  del  2003,  utilizzando  coefficienti di perdita
convenzionali  differenti  e che detto ricalcolo determina un aumento
dei  costi  di cui al precedente alinea in capo al Gestore della rete
per  un ammontare stimato dal medesimo Gestore in circa 74 milioni di
euro  per  il 2002 e 42 milioni di euro per il primo semestre 2003; e
che  le  risorse  necessarie a coprire i costi del Gestore della rete
aumenterebbero  quindi  a  circa  486  milioni di euro per il biennio
2002-2003 e per il primo trimestre 2004;
    il  Gestore  della  rete  ha  altresi'  comunicato alla Direzione
energia  elettrica,  con  la  medesima  lettera  del  29 luglio  2005
(protocollo  Autorita'  017668  del  10 agosto  2005),  che  i ricavi
derivanti   dall'applicazione   della   componente   tariffaria   UC5
all'energia  elettrica  destinata  al mercato libero e contabilizzati
dal  medesimo Gestore per il periodo febbraio 2004 - maggio 2005 sono
stati pari a 87,7 milioni di euro;
    con  lettera  del  16 giugno 2005 (protocollo Autorita' n. 013662
del  20 giugno 2005) la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di
seguito:  Cassa  conguaglio)  ha  comunicato  alla  Direzione energia
elettrica dell'Autorita' che il conto di cui all'art. 59, comma 59.1,
lettera n), del Testo integrato alimentato dai relativi corrispettivi
applicati  all'energia  elettrica  destinata al mercato vincolato (di
seguito: conto UC5) aveva una giacenza di 149.166.319,54 euro in data
10 giugno 2005, ampiamente inferiore ai relativi costi gia' sostenuti
dal Gestore della rete;
  Ritenuto opportuno:
    prevedere   che,  in  attesa  che  siano  definiti  i  valori  di
conguaglio  dei  costi  a  carico  del  Gestore  della  rete connessi
all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare
l'eventuale  differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali
nel  sistema elettrico italiano, la Cassa conguaglio versi al Gestore
della  rete  le disponibilita' registrate nel conto UC5 alla data del
presente  provvedimento  in  quanto  destinate  al medesimo Gestore e
finalizzate,  poiche'  insufficienti a coprire parzialmente, anche in
congiunzione   con   i   ricavi   detenuti   dal   Gestore   ottenuti
dall'applicazione della componente UC5 di cui ai precedenti alinea, i
costi sostenuti dal Gestore della rete;
                              Delibera:
  1. Di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
Riconoscimento   dei   costi   sostenuti   per   l'approvvigionamento
   dell'energia   elettrica   necessaria   alla  compensazione  della
   differenza  tra  perdite  effettive  e  perdite  convenzionali nel
   sistema elettrico nazionale
  1.  La  Cassa  conguaglio per il settore elettrico versa al Gestore
della  rete,  a  titolo  di  acconto, le giacenze esistenti presso il
conto  di  cui  all'art.  59, comma 59.1, lettera n), dell'Allegato A
alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
30 gennaio   2004,   n.  5/04,  come  successivamente  modificato  ed
integrato.