Con   decreto  legislativo  18 luglio  2005,  n.  171,  concernente
l'approvazione  del  codice  della  nautica da diporto e l'attuazione
della   direttiva   2003/44/CE,   sono   state  dettate  disposizioni
integrative  al  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n,  436  che
recepisce la direttiva 94/25/CE.
  In  particolare  con  l'art. 7 sono state individuate le condizioni
per  l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti di
cui  all'art.  4  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ivi
compresi  i  motori  entrobordo e fuoribordo a quattro tempi a doppia
alimentazione,  a  benzina e a gas di petrolio liquefatto derivati da
motori aventi le specifiche CE.
  Con  il  successivo  art.  13  (disposizioni  transitorie) e' stata
individuata  la data del 31 dicembre 2005 quale ultimo termine per la
messa  in  commercio  o  in  servizio per i medesimi prodotti, di cui
all'art.  4, nonche' per i motori ad accensione per compressione ed i
motori a scoppio a quattro tempi.
  E'  stata  inoltre  individuata  la data del 31 dicembre 2006 quale
ultimo  termine per la commercializzazione e la messa in servizio per
i motori a scoppio a due tempi conformi alla precedente normativa.
  Rilevata  la  necessita'  di consentire, per i prodotti di cui alla
presente  circolare,  giacenti  nei magazzini dei fabbricanti e/o dei
distributori  alla  data  del  31 dicembre  2005,  la  loro  regolare
immissione  in  commercio ed in servizio anche successivamente a tale
data,  ed  anche  al  fine  di evitare interpretazioni contrarie allo
spirito  della  citata direttiva, si ritiene ora opportuno fornire le
seguenti  disposizioni  applicative  che  tengono conto di precedenti
pareri   espressi   dalla   Commissione   europea  nella  «Guida  per
l'implementazione  delle  direttive  basate  sul nuovo approccio», in
particolare  per  quanto  concerne  l'art.  3.2.  (b) della direttiva
2003/44/CE:
    1) le unita' da diporto di cui all'art. 4 del decreto legislativo
18 luglio   2005,  n.  171  purche'  immesse  sul  mercato  entro  il
31 dicembre  2005  potranno  essere messe in servizio oltre tale data
anche  in  assenza  della dichiarazione di conformita' prevista dalla
direttiva  2003/44/CE,  per  quanto  riguarda  i  requisiti emissioni
gassose ed acustiche;
    2)  dopo  la  fine  del  periodo transitorio di cui al precedente
comma  1 i motori entrobordo e i motori entrofuoribordo senza scarico
integrato  potranno  essere  installati  a bordo di unita' da diporto
anche  se  privi  dei  requisiti  previsti  per  quanto  riguarda  le
emissioni  gassose  purche'  siano stati immessi sul mercato entro il
31 dicembre  2005.  Le  unita'  sulle  quali  saranno installati tali
motori  potranno  essere  immesse  sul  mercato e in servizio dopo il
31 dicembre  2005:  esse  potranno  non  avere  la  dichiarazione  di
conformita'  per  il  requisito  delle  emissioni gassose ma dovranno
avere la dichiarazione di conformita' per il requisito del rumore;
    3)  i  motori  entrofuoribordo con scarico integrato e fuoribordo
quattro   tempi  che  siano  stati  immessi  sul  mercato  prima  del
31 dicembre  2005  potranno  essere  installati  su unita' da diporto
immesse  sul  mercato  anche  dopo  tale  data.  La  dichiarazione di
conformita'  di  tali  unita'  da  diporto  potra' non contemplare il
soddisfacimento dei requisiti di emissioni acustiche ed ambientali;
    4)  per  i motori a due tempi il regime transitorio ha termine il
31 dicembre 2006.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 settembre 2005
                        Il direttore generale
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
              del Ministero delle attivita' produttive
                                Goti
                        Il direttore generale
       per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
                             Provinciali