Avvertenza:
    -   Si   procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 186, corredato delle relative note, ai
sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sulla
emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 marzo  1986,  n. 217.
Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
  Vista   la  direttiva  2002/74/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva
80/987/CEE   del  Consiglio,  concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
  1.  All'articolo 2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in
cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura
concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto
la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano
sul  fondo  di  garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo
comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
  2.  All'articolo 2,  comma  4,  del  decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.
 
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge Comunitaria
          2003),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
          2003, n. 266.
              -  La  direttiva 2002/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          270 dell'8 ottobre 2002.
              -  La  direttiva 80/987/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          283 del 20 ottobre 1980.
          Note all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  80,  (Attuazione  della
          direttiva  80/987/CEE  in  materia di tutela dei lavoratori
          subordinati  in  caso  di  insolvenza del datore di lavoro)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  2  (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla
          legge 29 maggio 1982, n. 297). - 1. Il pagamento effettuato
          dal  Fondo  di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai
          crediti  di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di
          trattamento  di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
          del  rapporto  di  lavoro  rientranti  nei  dodici mesi che
          precedono:  a)  la  data  del  provvedimento  che determina
          l'apertura  di  una  delle  procedure indicate nell'art. 1,
          comma  1;  b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)
          la  data  del  provvedimento  di messa in liquidazione o di
          cessazione      dell'esercizio      provvisorio      ovvero
          dell'autorizzazione  alla  continuazione  dell'esercizio di
          impresa  per i lavoratori che abbiano continuato a prestare
          attivita'  lavorativa,  ovvero  la  data  di cessazione del
          rapporto  di  lavoro,  se  questa e' intervenuta durante la
          continuazione dell'attivita' dell'impresa.
              2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma
          1  non  puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte
          la   misura   massima   del  trattamento  straordinario  di
          integrazione  salariale  mensile  al netto delle trattenute
          previdenziali e assistenziali.
              2-bis.  L'intervento  del Fondo di garanzia opera anche
          nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
          in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
          condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
          sua  attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che
          gravano   sul  fondo  di  garanzia  si  provvede  ai  sensi
          dell'art.  2,  ottavo comma, quarto periodo, della legge 19
          maggio 1982, n. 297.
              3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai
          sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di
          cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo
          periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
          297.  Per  le  somme  corrisposte  dal  Fondo si applica il
          disposto   di   cui  al  comma  settimo,  secondo  periodo,
          dell'art. 2 della legge citata.
              4.  Il  pagamento  di  cui al comma 1 non e' cumulabile
          fino  a  concorrenza  degli  importi: a) con il trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale fruito nell'arco
          dei   dodici   mesi  di  cui  al  comma  1;  b)  -;  c) con
          l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge
          23 luglio 1991, 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla
          risoluzione di rapporto di lavoro.
              5.  Il  diritto  alla  prestazione di cui al comma 1 si
          prescrive  in  un  anno.  Gli  interessi  e la svalutazione
          monetaria  sono  dovuti  dalla  data di presentazione della
          domanda.
              6.  L'intervento  del  Fondo di garanzia previsto dalle
          disposizioni  che  procedono opera soltanto nei casi in cui
          le   procedure   indicate  nell'art.  1  siano  intervenute
          successivamente  all'entrata in vigore del presente decreto
          legislativo.
              7.  Per la determinazione dell'indennita' eventualmente
          spettante,  in  relazione alle procedure di cui all'art. 1,
          comma  1,  per  il danno derivante dalla mancata attuazione
          della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini,
          le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione
          va  promossa  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.».