Avvertenza: - Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003); Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.». 2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 2003), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266. - La direttiva 2002/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 270 dell'8 ottobre 2002. - La direttiva 80/987/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 283 del 20 ottobre 1980. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297). - 1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa. 2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. 2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297. 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. 4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) -; c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro. 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. 6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».