Avvertenza:
    -   Si   procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai
sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n.   217.   Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  dell'atto
legislativo qui trascritto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
  Vista   la  direttiva  2002/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  della  salute,  delle  attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Fermo   restando   quanto   previsto   dal  decreto  legislativo
19 settembre  1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive
le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
che  sono  esposti  o  possono  essere  esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
  2.  Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente  decreto  sono  applicate  tenuto  conto  delle  particolari
esigenze   connesse   al   servizio   espletato  individuate  con  il
provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
 
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
          266.
              - La  direttiva  2002/44/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          177 del 6 luglio 2002.
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          (Attuazione  della  direttiva  89/391/CEE,  della direttiva
          89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE,  della direttiva
          89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE,  della direttiva
          90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE,  della direttiva
          90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della  direttiva
          95/63/CE,   della   direttiva   97/42/CE,  della  direttiva
          98/24/CE,   della   direttiva   99/38/CE,  della  direttiva
          2001/45/CE   e  della  direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante  il  lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 novembre 1994, n. 265.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo citato nelle premesse, e' il seguente:
              «Art. 1 (Campo di applicazione). - (Omissis).
              2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica.
              (Omissis)».