Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  188,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003;
  Vista  la  direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001,
che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori
nelle  attivita'  delle  societa'  per  azioni  europee,  di  seguito
denominate:  «SE»,  di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre
2001, di seguito denominato: «regolamento».
  2.  A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento
dei  lavoratori  in  ciascuna  SE,  conformemente  alla  procedura di
negoziazione  di  cui  agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di
cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.
 
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
          2003, n. 266.
              -  La  direttiva  2001/86/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 294 del 10 novembre 2001.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, e'
          pubblicato in GUCE n. L. 294 del 10 novembre 2001.