IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  1,  comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  autorizza  il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai
soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e
dell'opera  di  ricostruzione  nei  territori  colpiti  da  calamita'
naturali  per  i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
autorizzando  a  tal  fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2005;
  Visto il medesimo art. 1, comma 203, che rinvia per la ripartizione
dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri  adottate  ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge
n.  225  del  1992,  destinando  almeno  il 5 per cento delle risorse
complessive, alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune
di  San  Giuliano  di Puglia, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 aprile  2003,  n. 3279,
nonche'  una  quota  del  5  per  cento  per  il  completamento della
ricostruzione  degli  edifici situati nei comuni delle regioni Marche
ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, una quota del
5  per  cento  per  gli  interventi di ricostruzione nei comuni della
provincia  di  Brescia  colpiti  dagli eventi sismici del 24 novembre
2004,  una  quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei  comuni  della  regione  Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi
del dicembre  2004  ed  una  quota pari a 4 milioni di euro annui per
fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalla  situazione emergenziale
conseguente  alle  intense  precipitazioni  verificatesi  nei  giorni
31 ottobre  e  1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  una  quota pari a 5 milioni di euro
annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art.
50,  comma  1,  lettera i),  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448,
ripartendo  detta  quota  alla  regione  Basilicata  e Campania nella
misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento;
  Visto  l'art.  6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 26 luglio 2005, n. 152,
con  il  quale  sono  state disciplinate le modalita' di utilizzo dei
predetti  contributi,  stabilendo  in  particolare che ai medesimi si
applica  il  disposto  di  cui  all'art.  4,  comma  91,  della legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a
21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003;
  Visto l'art. 1, comma 75, della predetta legge n. 311 del 2004 che,
al  fine  del  consolidamento  dei  conti  pubblici  rilevanti per il
rispetto   degli  obiettivi  adottati  con  l'adesione  al  patto  di
stabilita'  e  crescita,  stabilisce  che le rate di ammortamento dei
mutui  attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano,  dagli  enti  locali  e  dagli altri enti pubblici ad intero
carico   del   bilancio   dello   Stato  sono  pagate  agli  istituti
finanziatori direttamente dallo Stato;
  Sentite le regioni interessate nella riunione del 21 settembre 2005
a Pavia;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  I  contributi  di  cui  all'art.  1,  comma  203,  della  legge
30 dicembre  2004,  n. 311, sono ripartiti tra le regioni interessate
nei  termini  indicati  nell'allegato  1  alla presente ordinanza, in
relazione alle calamita' ivi individuate.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   provvede   all'ammortamento   dei  mutui
quindicennali  che  le  regioni ovvero i commissari delegati, qualora
nominati,  sono  autorizzati a contrarre, sulla base dei contributi a
ciascuna spettanti.
  3.  Le  risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci
delle  regioni interessate ovvero alle apposite contabilita' speciali
istituite  ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.