IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
            dell'organizzazione giudiziaria del personale
             e dei servizi del Ministero della giustizia
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto   l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle
discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita' di
trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di
impiegati,   accertata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica  e
verificatasi nell'ultimo triennio;
  Visti  gli  articoli  133  e  142  del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  26  e  35  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  Considerato   che  l'adeguamento  e'  proposto  in  relazione  alla
variazione percentuale di prezzi al consumo per le famiglie di operai
e  impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2000-30 giugno 2003,
che e' pari a + 7,39;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 17 ottobre
1996,  n.  601,  relativo  all'ultima  variazione  dell'indennita' di
trasferta per gli ufficiali giudiziari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'indennita'  di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
    a) fino a 6 chilometri Euro 1,31;
    b) fino a 12 chilometri Euro 2,42;
    c) fino a 18 chilometri Euro 3,29;
    d)  oltre  i  18  chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,70.
  2.  L'indennita'  di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
    a) fino a 10 chilometri Euro 0,36;
    b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,89;
    c) oltre i 20 chilometri Euro 1,31.