L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 settembre 2005,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile
2001,  recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di  incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004,  recante:  «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001,  n.  156/01 (di seguito:
deliberazione n. 156/01);
    la  deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di
seguito: deliberazione n. 103/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 4/04 (di
seguito: deliberazione n. 4/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata  e integrata (di seguito deliberazione n.
5/04);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 195/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 232/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2005, n. 105/05;
    le  sentenze  n.  956/05,  n.  957/05,  n.  958/05, n. 959/05, n.
960/05,  n.  961/05,  n.  962/05,  963/05 e 3420/05 del T.A.R. per la
Lombardia  di annullamento in parte qua della delibera dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante
«Testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo
di  regolazione  2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di
allacciamento  e  diritti  fissi» e della delibera 22 giugno 2004, n.
96/04,  recante  «Modalita'  applicative  del  regime di perequazione
specifico  aziendale  di  cui  all'art.  49  del testo integrato», in
seguito  ai ricorsi proposti da ATENA S.p.a., AMET S.p.a., AEM Torino
Distribuzione  S.p.a., AMPS S.p.a., AGSM Verona S.p.a., AEM Elettrica
S.p.a.,  AIM  -  Azienda  Industriali  Municipali Vicenza S.p.a., ASM
Terni S.p.a. e ASM Brescia S.p.a.;
    gli  appelli  proposti,  con  contestuali  istanze di sospensione
cautelare,  dall'Autorita'  avverso  le sentenze di cui al precedente
alinea;
    la  comunicazione  29 luglio  2005,  pubblicata sul sito internet
dell'Autorita',  di  rinvio  dell'aggiornamento  per  l'anno 2006 dei
corrispettivi  per  i  servizi  di  trasmissione  e  di distribuzione
dell'energia elettrica, nonche' dei contributi di allacciamento e dei
diritti  fissi e di rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi
di perequazione generale;
    le  ordinanze  n. 4043/05, n. 4045/05, n. 4044/05, n. 4042/05, n.
4040/05,  n.  4041/05, n. 4039/05, n. 4038/05 e n. 4047/05 con cui il
Consiglio  di  Stato  ha  accolto le istanze di sospensione cautelare
degli  effetti  delle  sentenze  n.  956/05, n. 957/05, n. 958/05, n.
959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del TAR per
la Lombardia;
  Considerato che:
    ai  sensi  degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per
il  periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio
di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere
applicate  nell'anno  successivo,  a  copertura dei costi relativi ai
servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
    ai  sensi  del  richiamato  art.  6 del Testo integrato, la quota
parte  della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi
gli  ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata
applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 2,5%;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
    mentre  la quota parte della medesima componente TRAS a copertura
dei  costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito e'
aggiornata applicando:
      il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia
elettrica in Italia;
      il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti
realizzati;
      il  tasso  di  variazione collegato alla maggiore remunerazione
riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto
su reti di trasmissione;
      ai  sensi  del  richiamato art. 15 del Testo integrato la quota
parte  delle  componenti  \rho  1  e  \rho  3  a  copertura dei costi
operativi,   inclusi   gli   ammortamenti  relativi  al  servizio  di
distribuzione, e' aggiornata applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 3,5%;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
      limitatamente  agli  elementi  \rho  1 (disMT), \rho 1 (disBT),
\rho  3 (disMT) e \rho 3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad
aumenti  dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del
servizio;
    mentre la quota parte delle medesime componenti \rho 1 e \rho 3 a
copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale
investito e' aggiornata applicando:
      il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia
elettrica in Italia;
      il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti
realizzati;
    ai   sensi  del  richiamato  art.  21  del  Testo  integrato,  la
componente  CTR  e  le  componenti  tariffarie di cui ai commi 19.1 e
20.1,  lettera  b), del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con
le stesse modalita' previste per la sopra richiamata componente TRAS;
    ai  sensi  del  richiamato  art. 26 del Testo integrato, la quota
parte  delle  componenti &greco;s1, &greco;s2 e &greco;s3 a copertura
dei   costi   operativi,  inclusi  gli  ammortamenti,  e'  aggiornata
applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il
servizio di distribuzione;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
      limitatamente agli elementi &greco;s3(disMT), e alla componente
&greco;s2,  il  tasso  di  variazione  collegato ad aumenti dei costi
riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
    mentre  la  quota  parte  delle  medesime  componenti  &greco;s1,
&greco;s2   e   &greco;s3   a   copertura  dei  costi  relativi  alla
remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando:
      il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia
elettrica in Italia;
      il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti
realizzati;
      limitatamente   all'elemento   &greco;s3(tras),   il  tasso  di
variazione  collegato  alla  maggiore remunerazione riconosciuta agli
interventi  di  sviluppo  della  capacita'  di  trasporto  su reti di
trasmissione;
      i  costi  riconosciuti  derivanti  da  recuperi di qualita' del
servizio  sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6 di
cui al comma 1.1 del Testo integrato;
      ai  sensi  del  comma  9.2  della deliberazione n. 5/04, per il
periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' aggiorna annualmente i
contributi  di  allacciamento  e i diritti fissi di cui al Capitolo I
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 3,5%;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
    il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed  impiegati,  rilevato  dall'Istat  e'  stato
fissato,  per  il  periodo giugno 2004-maggio 2005 rispetto ai dodici
mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale
dei  prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi
del tabacco, accertata nella misura del 1,8%;
    il   tasso   di   variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato  dall'Istat,  per  il periodo Il
trimestre  2004  -  I  trimestre  2005  rispetto ai quattro trimestri
precedenti, e' stato accertato nella misura del 3,9%;
    con  proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alle imprese
distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale,   di   fornire   le   informazioni   necessarie   ai  fini
dell'adeguamento  della  quota  parte  delle  componenti tariffarie a
copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale
investito;
    con proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alla societa'
gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. di fornire le
informazioni  necessarie  ai fini dell'aggiornamento della componente
di  cui  al  comma 20.1, lettera b), nonche' le informazioni relative
alla rilevazione oraria dei prelievi dell'energia elettrica nell'anno
2004;
    l'art.  2,  comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede
che  ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento
anche  ai  costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi  volti  al
controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
    il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004 determina, tra l'altro,
gli  obiettivi  quantitativi  nazionali di incremento dell'efficienza
energetica  degli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del
decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' i criteri generali
per  la  progettazione  e  l'attuazione di misure e interventi per il
conseguimento dei predetti obiettivi;
    l'art.  9,  comma  9.1,  del decreto ministeriale 20 luglio 2004,
prevede  che  i  costi  sostenuti  dalle imprese distributrici per la
realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi di cui al medesimo
decreto con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso possano
trovare  copertura,  per  la  parte non coperta da altre risorse, sui
corrispettivi  applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita';
    con delibera n. 156/01, l'Autorita' ha avviato un procedimento ai
fini   della   formazione   dei   provvedimenti  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 aprile 2001;
    con  delibera n. 219/04 l'Autorita' ha determinato i criteri e le
modalita'  di  riconoscimento di un contributo tariffario per i costi
sostenuti   dai  distributori  di  energia  elettrica  soggetti  agli
obblighi  di  cui  al  decreto  ministeriale  20 luglio  2004  e alle
relative deliberazioni attuative dell'Autorita';
    l'art.  3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che
entro  il  30 settembre  di  ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il
valore  del  contributo  tariffario  unitario  di  cui al comma 1 del
medesimo articolo;
    l'art.  65,  comma  1, del Testo integrato, come modificato dalla
deliberazione  n.  219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da
misure  ed  interventi  per  la promozione dell'efficienza energetica
negli   usi   finali  di  energia  elettrica  e'  utilizzato  per  il
finanziamento  di interventi di gestione e controllo della domanda di
energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita';
    ai   sensi   dell'art.   13   del  Testo  integrato,  le  imprese
distributrici  che  aderiscono al regime tariffario semplificato sono
tenute  ad  applicare  corrispettivi  a  copertura  dei  costi per il
servizio  di  distribuzione  pari  alla  tariffa  massima  TV2 di cui
all'art. 10 del medesimo Testo integrato;
    le   componenti   tariffarie   ed   i  parametri  tariffari  sono
arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del Testo integrato;
    l'aggiornamento   annuale   dei   parametri   tariffari   avviene
applicando  quanto stabilito dal Testo integrato agli articoli 6, 15,
21  e  26,  sulle  componenti  tariffarie  e  sui parametri tariffari
relativi  all'anno  precedente  arrotondati  come detto al precedente
alinea;
    l'effetto    cumulato    degli    arrotondamenti    comporta   un
disallineamento  del  gettito  tariffario  atteso  per il servizio di
trasmissione  e  per  il  servizio  di  distribuzione,  rispetto agli
obiettivi  del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla
legge n. 290/03 e dal Testo integrato;
    il comma 42.6 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa
distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia pervenire alla
Cassa,  le  informazioni  necessarie  al  calcolo  dell'ammontare  di
perequazione relativo all'anno precedente;
    il  comma 42.8 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, entro
il  30 settembre  di  ogni  anno, comunica all'Autorita' e a ciascuna
impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli
meccanismi di perequazione;
    il comma 42.9 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa
distributrice,  in  relazione  ai singoli meccanismi di perequazione,
entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno,  provvede a versare alla Cassa
quanto dovuto;
    il  comma  42.10  del Testo integrato stabilisce che la Cassa, in
relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre
di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
    con  comunicazione  29 luglio  2005, pubblicata sul sito internet
dell'Autorita'  e'  stata  rinviata  la  raccolta  dati  relativi  ai
meccanismi  di perequazione generale in attesa del pronunciamento del
Consiglio  di  Stato  sulle  istanze  di  sospensione cautelare degli
effetti delle sentenze del TAR per la Lombardia n. 956/05, n. 957/05,
n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, n. 963/05 e n.
3420/05;
    ai  sensi  del  comma  4.1  del  Testo integrato ciascuna impresa
distributrice,   entro   il   15 ottobre  di  ciascun  anno,  propone
all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie base, speciali e ulteriori che
intende offrire l'anno successivo;
  Ritenuto che sia opportuno:
    disporre   il  tasso  di  variazione  delle  grandezze  di  scala
rilevanti  ai  fini  dell'aggiornamento  per l'anno 2006, della quota
parte  dei  parametri  tariffari  a copertura della remunerazione del
capitale  investito,  pari  all'1,5%  per  l'energia, allo 0,8% per i
punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata;
    disporre l'adeguamento della componente UC6 a copertura dei costi
riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita'  del servizio, in
coerenza  con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in
relazione  ai  previsti  miglioramenti della continuita' del servizio
rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita', prevedendo un
obiettivo  di  raccolta  di  fondi  per  l'anno  2006 pari a circa 90
milioni di euro;
    disporre  l'invarianza  per  l'anno  2006 dei costi riconosciuti,
stimati  pari  a circa 50 milioni di euro, per il conseguimento degli
obiettivi  di  cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001, rimandando
ad  un  successivo  provvedimento la determinazione delle modalita' e
dei criteri per il riconoscimento di tali costi.
    aggiornare  i  parametri e le componenti tariffarie tenendo conto
della  necessita'  di  evitare  il  disallineamento,  conseguente  al
suddetto   effetto   cumulato   degli   arrotondamenti,  del  gettito
tariffario  per  il  servizio  di  trasmissione  e per il servizio di
distribuzione,    rispetto   agli   obiettivi   dal   meccanismo   di
aggiornamento  tariffario  stabilito  dalla  legge  n. 290/2003 e dal
Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;
    allineare  le  stime  di  energia elettrica prelevata nelle fasce
orarie  F1,  F2,  F3  ed  F4  con  il fabbisogno nazionale di energia
elettrica effettivo rilevato nell'anno 2004;
    in  relazione al regime di perequazione generale per l'anno 2004,
prorogare  di  60 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e
42.10 del Testo integrato;
    rendere   coerente  il  termine  per  la  fissazione  del  valore
definitivo  del  fattore  di  correzione Csa, di cui al paragrafo 5.8
dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con il termine di cui al
comma 42.8 del Testo integrato;
    prorogare   al   31 ottobre  2005  il  termine  per  la  proposta
all'Autorita' delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2006;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni
di   cui   al  comma  1.1  del  Testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con
deliberazione   dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.  5/04,  come
successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).