Il giorno 3 ottobre 2005 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N) e le confederazioni sindacali nelle persone di: per l'A.Ra.N.: Avv. Guido Fantoni (Presidente) per le Confederazioni sindacali CGIL: FIRMATO; CISL: FIRMATO; UIL: FIRMATO; CIDA: NON FIRMATO; CISAL: FIRMATO; CONFEDIR: FIRMATO; CONFSAL: FIRMATO; COSMED: FIRMATO. Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono atto della necessita' di correggere il seguente errore materiale: nella tavola n. 8 riguardante l'Area VII, nella parte relativa alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione la denominazione «CGIL FP» viene sostituita con l'esatta denominazione dell'organizzazione di categoria rappresentativa «CGIL SNUR». Terminato tale adempimento le parti, con l'eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva. 2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo e' stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 27 febbraio 2001, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. NeI presente contratto la dizione «aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego» e' semplificata in «aree». 4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, e' indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. 5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative». 6. Alle trattative nazionali di area sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.