Il  giorno  3 ottobre 2005 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (A.Ra.N) e le confederazioni sindacali nelle persone
di:
    per l'A.Ra.N.:
      Avv. Guido Fantoni (Presidente)
    per le Confederazioni sindacali
      CGIL: FIRMATO;
      CISL: FIRMATO;
      UIL: FIRMATO;
      CIDA: NON FIRMATO;
      CISAL: FIRMATO;
      CONFEDIR: FIRMATO;
      CONFSAL: FIRMATO;
      COSMED: FIRMATO.
  Le  parti,  prima  di  procedere alla sottoscrizione, prendono atto
della necessita' di correggere il seguente errore materiale:
    nella  tavola  n.  8 riguardante l'Area VII, nella parte relativa
alle   istituzioni   ed   enti   di   ricerca  e  sperimentazione  la
denominazione  «CGIL  FP» viene sostituita con l'esatta denominazione
dell'organizzazione di categoria rappresentativa «CGIL SNUR».
  Terminato  tale  adempimento  le parti, con l'eccezione della CIDA,
sottoscrivono   l'allegato   contratto   collettivo   quadro  per  la
ripartizione  dei  distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005.
                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei
dirigenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate
nell'art.  1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nelle
aree di contrattazione collettiva.
  2.  Con  il  presente  contratto  le  parti  procedono  alla  nuova
ripartizione  dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e'  stato  fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del
vigente  CCNQ del 27 febbraio 2001, in attuazione degli articoli 43 e
50 del decreto legislativo n. 165/2001.
  3.  NeI  presente  contratto  la  dizione  «aree  di contrattazione
collettiva del pubblico impiego» e' semplificata in «aree».
  4.  Il  CCNQ  del  7 agosto  1998  sulle  modalita' di utilizzo dei
distacchi,  aspettative  e  permessi  nonche' delle altre prerogative
sindacali,  integrato  con  il  CCNQ del 27 gennaio 1999, e' indicato
come CCNQ del 7 agosto 1998.
  5.  Sono  considerate  rappresentative  le organizzazioni sindacali
ammesse  alla  trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo  n.  165/2001  come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel
testo   del   presente   contratto   esse   vengono   indicate   come
«organizzazioni sindacali rappresentative».
  6.  Alle  trattative  nazionali  di area sono, altresi', ammesse le
confederazioni  cui  le  organizzazioni  rappresentative  del comma 5
aderiscono.  Pertanto,  con  il  termine di associazioni sindacali si
intendono  nel  loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
  7.  Con  il  termine  «amministrazione» sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.